Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 20 aprile 2010 – Rodd & Gunn Australia / UAMI (Raffigurazione di un cane)
(causa T‑187/08)
«Marchio comunitario – Marchio comunitario figurativo che raffigura un cane – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Domanda di rinnovo del marchio – Richiesta di restitutio in integrum – Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009)]»
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, n. 1) (v. punto 29)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2008, nel procedimento R 1245/2007-4, relativa ad una richiesta di restitutio in integrum. |
Dati della causa
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio figurativo consistente nella raffigurazione di un cane per prodotti delle classi 16, 18 e 25 - marchio comunitario n. 339 218. |
Decisione del Dipartimento Marchi e registro: |
Rifiuto della domanda volta alla restitutio in integrum. |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Rodd & Gunn Australia Ltd è condannata alle spese. |