Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 settembre 2009 –
JOOP! / UAMI (!)

(causa T‑75/08)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un punto esclamativo – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b), e 3] (v. punti 25‑29, 41‑47)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 26 novembre 2007 (procedimento R 1134/2007‑1), riguardante una domanda di registrazione di un segno figurativo come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

JOOP! GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi:

Il marchio figurativo raffigurante un punto esclamativo per prodotti delle classi 14, 18 e 25 – domanda di registrazione n. 5332184

Decisione dell’esaminatore:

Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La JOOP! GmbH è condannata alle spese.