Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Travel Service / UAMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings)

(causa T‑72/08)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo smartWings – Marchi nazionali e internazionali denominativi e figurativi anteriori EUROWINGS e EuroWings – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) – Art. 79 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 83 del regolamento n. 207/2009)»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 45)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 53, 62)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 novembre 2007 (procedimento R 1515/2006‑2) relativa a un procedimento di opposizione tra la Eurowings Luftverkehrs AG e la Travel Service a.s.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Travel Service a.s.

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio comunitario figurativo smartWings per prodotti e servizi delle classi 16, 21, 37, 39, 41 e 43 – domanda n. 3 650 595

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Eurowings Luftverkehrs AG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio nazionale e internazionale denominativo EuroWings per prodotti e servizi delle classi 16 e 41, marchio nazionale e internazionale denominativo EUROWINGS per prodotti e servizi delle classi 39 e 42 e marchio nazionale denominativo WINGSGLAS per prodotti e servizi delle classi 16, 39, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Travel Service a.s. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e della Eurowings Luftverkehrs AG.