Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 11 giugno 2009 – Bastos Viegas / UAMI – Fabre Médicament (OPDREX)

(causa T‑33/08)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo OPDREX – Marchio nazionale denominativo anteriore OPTREX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19, 28, 35‑37)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 14 novembre 2007 (procedimento R 1238/2006‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pierre Fabre Médicament SA e la Bastos Viegas, SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Bastos Viegas, SA

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo OPDREX per prodotti delle classi 5 e 10 e servizi della classe 35 – domanda di registrazione n. 2429249

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Pierre Fabre Médicament, SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio nazionale denominativo OPTREX per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento parziale dell’opposizione riguardo ad alcuni prodotti delle classi 5 e 10

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui respinge la domanda di marchio comunitario, relativamente a «apparecchi e strumenti chirurgici» della classe 10


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bastos Viegas, SA è condannata alle spese.