SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

18 settembre 2015 ( *1 )

«Procedura — Interpretazione di una sentenza»

Nella causa T‑1/08 INTP,

avente ad oggetto una domanda di interpretazione della sentenza del 17 maggio 2011, Buczek Automotive/Commissione (T‑1/08, Racc., EU:T:2011:216),

Buczek Automotive sp. z o.o., con sede in Sosnowiec (Polonia), rappresentata da J. Jurczyk, avvocato,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica di Polonia, rappresentata da A. Jasser, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, A. Stobiecka-Kuik e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2014, la Repubblica di Polonia, interveniente nella causa all’origine della sentenza del 17 maggio 2011, Buczek Automotive/Commissione (T‑1/08, Racc., EU:T:2011:216; in prosieguo: la «sentenza nella causa principale»), ha proposto, in applicazione dell’articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, una domanda di interpretazione del punto 1 del dispositivo di detta sentenza.

2

Con la sentenza nella causa principale, il Tribunale ha annullato, in particolare, l’articolo 1 della decisione 2008/344/CE della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26). Essendo stata respinta l’impugnazione proposta dalla Commissione europea con sentenza del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive (C‑405/11 P, EU:C:2013:186), la sentenza nella causa principale è divenuta definitiva.

3

Con la sua domanda di interpretazione della sentenza nella causa principale, la Repubblica di Polonia chiede sostanzialmente che si precisi che l’articolo 1 della decisione 2008/344 è stato annullato con effetto erga omnes. Essa fa valere che dal testo del punto 1 del dispositivo della sentenza nella causa principale nonché dal punto 35 di tale sentenza risulta che l’annullamento che è stato pronunciato riguarda l’articolo 1 della decisione 2008/344 nella sua interezza e ha effetti erga omnes. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione europea.

4

Nelle proprie osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2014, la Commissione sostiene che la domanda di interpretazione è irricevibile. Essa fa valere, in particolare, che la domanda della Repubblica di Polonia è diretta a ottenere il parere del Tribunale sull’esecuzione e sulle conseguenze della sentenza nella causa principale per quanto concerne una società che non è stata parte del procedimento, e non a chiarire un’ambiguità del punto 1 del dispositivo di detta sentenza.

5

In subordine, qualora la domanda di interpretazione fosse tuttavia dichiarata ricevibile, la Commissione chiede al Tribunale di interpretare il punto 1 del dispositivo della sentenza nella causa principale nel senso che l’annullamento ivi pronunciato ha unicamente effetto inter partes.

6

Si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, una domanda d’interpretazione, per essere ricevibile, deve riguardare il dispositivo della sentenza di cui trattasi, unitamente ai punti essenziali della motivazione, e deve essere intesa a dissipare eventuali oscurità o ambiguità del senso e della portata della stessa sentenza per quanto riguarda il caso specifico che era sottoposto al giudice in questione. Ai sensi della stessa giurisprudenza, la domanda di interpretazione è quindi irricevibile qualora riguardi i punti che non siano stati decisi dalla sentenza o qualora tenda ad ottenere dal giudice adito un parere sull’applicazione, sull’esecuzione o sulle conseguenze della sentenza medesima (v. ordinanze del 14 luglio 1993, Raiola‑Denti e a./Consiglio, T‑22/91 INTP, Racc., EU:T:1993:64, punto 6 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 luglio 1997, Caballero Montoya/Commissione, T‑573/93 INTP, Racc. PI, EU:T:1997:126, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

7

Inoltre, secondo la giurisprudenza, una parte interveniente deve poter proporre una domanda d’interpretazione anche se la parte adiuvata non l’abbia fatto (ordinanza del 20 aprile 1988, Diezler e a./CES, 146/85‑ITRP e 431/85‑ITRP, EU:C:1988:189, punto 4, e sentenza del 19 gennaio 1999, Commissione/NTN e Koyo Seiko, C‑245/95 P‑INT, Racc., EU:C:1999:4, punto 15). Pertanto, la Repubblica di Polonia, in quanto interveniente nella causa T‑1/08, può proporre una domanda d’interpretazione nella presente causa, anche se la società Buczek Automotive sp. z o.o., in quanto ricorrente nella causa all’origine della sentenza nella causa principale, è stata nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.

8

La Repubblica di Polonia e la Commissione dissentono sulla portata del punto 1 del dispositivo della sentenza nella causa principale, in particolare sulla questione se esso abbia effetto erga omnes o solamente inter partes.

9

La difficoltà d’interpretare la portata di tale punto può risultare dalla circostanza che, in forza del punto 2 del dispositivo della sentenza nella causa principale, l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2008/344 sono stati annullati, nella misura in cui riguardavano la ricorrente nella causa all’origine della sentenza nella causa principale, vale a dire la Buczek Automotive, mentre il punto 1 del dispositivo della stessa sentenza sottolinea unicamente che «l’articolo 1 della decisione 2008/344 (…) è annullato».

10

Contrariamente a quanto afferma la Commissione, l’articolo 1 della decisione 2008/344 faceva parte, nella sua interezza, dell’oggetto della controversia nella causa principale. Ciò risulta dal punto 35 della sentenza nella causa principale, nel quale il Tribunale ha rilevato che la Buczek Automotive aveva interesse a ottenere l’annullamento integrale di tale disposizione. Di conseguenza, la domanda di interpretazione riguarda una questione sottoposta al Tribunale nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza nella causa principale. Inoltre, non sembra che la Repubblica di Polonia cerchi di ottenere dal Tribunale un parere sull’applicazione, l’esecuzione o le conseguenze della sentenza che ha emesso.

11

Ne consegue che la domanda d’interpretazione deve essere dichiarata ricevibile.

12

Quanto al merito, dal testo del dispositivo della sentenza nella causa principale discende che il suo punto 1 annulla, senza espresse limitazioni, l’articolo 1 della decisione 2008/344, con il quale la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno l’aiuto di Stato che la Repubblica di Polonia aveva concesso al gruppo Technologie Buczek, mentre il suo punto 2 annulla le disposizioni di detta decisione relative all’obbligo di recupero dell’aiuto di cui trattasi unicamente «nei limiti in cui [esse] riguardano la Buczek Automotive». Ne consegue che l’annullamento pronunciato al punto 1 del dispositivo della sentenza nella causa principale non è soggetto alla limitazione applicata al punto 2 di quest’ultimo.

13

Tale interpretazione è inoltre suffragata dal punto 35 della sentenza nella causa principale (v. punto 10 supra).

14

Da tutto quanto precede risulta che il punto 1 del dispositivo della sentenza nella causa principale deve essere interpretato nel senso che esso ha annullato l’articolo 1 della decisione 2008/344 con effetto erga omnes.

15

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Polonia ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il punto 1 del dispositivo della sentenza del 17 maggio 2011, Buczek Automotive/Commissione (T‑1/08, Racc., EU:T:2011:216), deve essere interpretato nel senso che l’articolo 1 della decisione 2008/344/CE della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek, è annullato con effetto erga omnes.

 

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

 

3)

L’originale della presente sentenza è allegato all’originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione della presente sentenza.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 settembre 2015.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.