1.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 292/25 |
Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — RWE e RWE Dea/Commissione
(Causa T-543/08) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalla sua controllata e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa - Influenza determinante esercitata dalla società controllante - Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % - Successione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»))
2014/C 292/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: RWE AG (Essen, Germania); e RWE Dea AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: C. Stadler, M. Röhrig e S. Budde, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)
Oggetto
In via preliminare, domanda di annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), nei limiti in cui riguardano le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
1) |
L’articolo 1 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la RWE AG e la RWE Dea AG avevano partecipato all’infrazione dopo il 2 gennaio 2002. |
2) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla RWE e alla RWE Dea è fissato in EUR 3 5 8 88 562. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla RWE e dalla RWE Dea. La RWE e la RWE Dea sopporteranno quattro quinti delle loro spese e quattro quinti di quelle della Commissione. |