1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/25


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — RWE e RWE Dea/Commissione

(Causa T-543/08) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalla sua controllata e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa - Influenza determinante esercitata dalla società controllante - Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % - Successione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»))

2014/C 292/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: RWE AG (Essen, Germania); e RWE Dea AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: C. Stadler, M. Röhrig e S. Budde, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via preliminare, domanda di annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), nei limiti in cui riguardano le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la RWE AG e la RWE Dea AG avevano partecipato all’infrazione dopo il 2 gennaio 2002.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla RWE e alla RWE Dea è fissato in EUR 3 5 8 88  562.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla RWE e dalla RWE Dea. La RWE e la RWE Dea sopporteranno quattro quinti delle loro spese e quattro quinti di quelle della Commissione.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.