1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/23


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — Esso e a./Commissione

(Causa T-540/08) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Durata dell’infrazione - Parità di trattamento - Proporzionalità - Competenza estesa al merito»))

2014/C 292/28

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Esso Société anonyme française (Courbevoie, Francia); Esso Deutschland GmbH (Amburgo, Germania); ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Anversa, Belgio); e Exxon Mobil Corp. (West Trenton, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Subiotto, QC, R. Snelders, L.-P. Rudolf e M. Piergiovanni, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e M. Gray, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candela) nonché riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Esso Société anonyme française all’articolo 2 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candela), è fissato in EUR 6 2 7 12  895.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Esso Société anonyme française.

4)

La Esso Deutschland GmbH, la ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA e la Exxon Mobil Corp. sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.