9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/20


Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — Batchelor/Commissione

(Causa T-250/08) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti scambiati nell’ambito della valutazione della compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate in materia di attività televisive - Diniego d’accesso - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile)

2011/C 204/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente F. Young, solicitor, A. Barav, barrister, e D. Reymond, avvocato, successivamente A. Barav, D. Reymond, e F. Carlin, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Docksey, C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti, successivamente C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e S. Juul Jørgensen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, L. Seeboruth e I. Rao, agenti, successivamente I. Rao, assistita da G. Facenna e T. de la Mare, barristers)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del segretario generale della Commissione 16 maggio 2008, che nega l’accesso a taluni documenti scambiati nell’ambito della valutazione della compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), e, dall’altro, la domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della stessa domanda che si considera adottata in data 9 aprile 2008

Dispositivo

1)

Il ricorso contro la decisione implicita di rigetto che si considera adottata il 9 aprile 2008 è dichiarato irricevibile.

2)

La decisione del segretario generale della Commissione europea 16 maggio 2008 è annullata, ad esclusione della parte in cui riguarda i dati contenuti nei primi due allegati della lettera del 19 febbraio 2007, rispetto ai quali è stata invocata l’eccezione di cui all’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

3)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal sig. Edward William Batchelor.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute a causa del suo intervento dal sig. Batchelor.

5)

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.