3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/33


Sentenza del Tribunale 12 maggio 2010 — Beifa Group/UAMI Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumento di scrittura)

(Causa T-148/08) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante uno strumento di scrittura - Marchio nazionale figurativo anteriore - Causa di nullità - Uso nel disegno o modello comunitario di un segno anteriore di cui il titolare ha il diritto di vietare l’uso - Art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002 - Richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso»)

(2010/C 179/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beifa Group (Ningbo, Zhejiang, Cina) (rappresentanti: R. Davis, barrister, e N. Cordell, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, (Heroldsberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Blumenröder e H. Gauß)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della terza Commissione di ricorso dell’UAMI 31 gennaio 2008 (procedimento R 1352/2006 3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario tra la Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG e la Ningo Beifa Group Co., Ltd

Dispositivo

1)

La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 31 gennaio 2008 (procedimento R 1352/2006-3) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Beifa Group Co. Ltd. La Schwan Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.