28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/48


Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione

(Causa T-107/08) (1)

(Dumping - Importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan - Ricorso di annullamento - Prezzo all’esportazione - Confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale - Calcolo del margine di sotto-quotazione - Responsabilità non contrattuale)

(2012/C 25/91)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO (Aktioubé, Kazakstan); ed ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e A. Willems, successivamente A. Willems e S. De Knop, avocats)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avocats, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avocat); e Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Euroalliages (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, Y. van Gerven e N. McNelis, avocats)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina (GU L 317, pag. 5), nella parte in cui verte sulle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company «Kazchrome» AO, e, dall’altro lato, una domanda risarcimento danni

Dispositivo

1)

L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina, è annullato nella misura in cui si applica alle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company «Kazchrome» AO.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing AG sopporteranno la metà delle loro proprie spese nonché le spese della Commissione europea.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà la metà delle spese della Transnational Company «Kazchrome» e della ENRC Marketing nonché le sue proprie spese.

5)

La Euroalliages sopporterà le sue proprie spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.