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22.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 311/37 |
Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — LPN/Commissione
(Causa T-29/08) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego di accesso - Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento in corso, avente ad oggetto un progetto di costruzione di una diga sul fiume Sabor - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Informazioni ambientali - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico - Interesse pubblico prevalente)
2011/C 311/65
Lingua processuale: portoghese
Parti
Ricorrente: Liga para Protecção da Natureza (LPN) (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: P. Vinagre e Silva, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e D. Recchia, agenti)
Intervenienti: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente B. Weis Fogh, successivamente C. Vang, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentanti: inizialmente J. Heliskoski, A. Guimaraes-Purokoski, M. Pere e H. Leppo, successivamente J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti); e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, S. Johannesson e K. Petkovska, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 novembre 2007 che conferma il rifiuto di concedere l’accesso a documenti contenuti nel fascicolo di un procedimento per inadempimento aperto nei confronti della Repubblica portoghese in merito al progetto di costruzione di una diga sul fiume Sabor (Portogallo), che era idoneo a violare la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), e la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto nella parte in cui verte su documenti e su parti di documenti con riferimento ai quali, nella decisione della Commissione 24 ottobre 2008, SG.E.3/MIB/psi D(2008) 8639, alla Liga para Protecção da Natureza (LPN) è stato negato l’accesso. |
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2) |
Per il resto, non vi è più luogo a statuire. |
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3) |
La LPN sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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4) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese. |