21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/75 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2008 — Cerafogli/BCE
(Causa F-96/08)
(2009/C 44/135)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Convenuta: Banca centrale europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione della BCE di non riconoscere alla ricorrente il beneficio di una promozione ad personam, nonché la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione notificata in data 11 marzo 2008, con la quale non è stato riconosciuto alla ricorrente il beneficio di una promozione ad personam; |
— |
per l'effetto, i) annullare ogni decisione conseguente alla decisione di non promuovere la ricorrente notificata l'11 marzo 2008, ivi incluse, in particolare, le buste paga della ricorrente a partire dal marzo 2008, e ii) condannare la convenuta alla corresponsione di una somma, quantificata ex aequo et bono in 10 000 EUR, a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente; |
— |
per il caso in cui l'esecuzione di una sentenza di annullamento dovesse comportare gravi difficoltà, condannare la convenuta alla corresponsione di una somma pari a 78 000 EUR, o quantomeno alla metà di tale importo, al fine di rifondere i danni subiti dalla ricorrente; |
— |
condannare la Banca centrale europea alle spese. |