Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa F-35/08,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Dimitrios Pachtitis, candidato al concorso generale EPSO/AD/77/06, residente in Atene (Grecia), rappresentato dagli avv.ti P. Giatagantzidis e S. Stavropoulou,

ricorrente,

sostenuto da

Garante europeo della protezione dei dati, rappresentato dal sig. H. Hijmans e dalla sig.ra M.V. Pérez Asinari, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e I. Hadjiyiannis, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Tagaras (relatore) e H. Kreppel, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° dicembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1. Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 14 marzo 2008 (l’originale è stato depositato il 19 marzo seguente), il sig. Pachtitis chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 31 maggio 2007, con il quale è stato informato di non aver superato i test di accesso del concorso generale EPSO/AD/77/06, in secondo luogo, della decisione dell’EPSO 6 dicembre 2007, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione 31 maggio 2007 e, in terzo luogo, di ogni atto connesso.

Contesto normativo

2. Secondo l’art. 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»):

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri [dell’Unione].

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

3. L’art. 28 dello Statuto dispone quanto segue:

«Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri [dell’Unione], salvo deroga concessa dall’autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti politici;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 2, un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall’allegato III;

e) essere fisicamente idoneo all’esercizio delle funzioni;

f) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue [dell’Unione] e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua [dell’Unione] nella misura necessaria alle funzioni da svolgere».

4. L’art. 29 dello Statuto così recita:

«1. Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato:

a) le possibilità di occupare il posto mediante:

(…)

all’interno dell’istituzione;

b) le domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni e/o le possibilità di organizzare un concorso interno all’istituzione (…);

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. (…)

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

2. Per l’assunzione del personale di inquadramento superiore (…) nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l’autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.

3. Ciascuna istituzione può organizzare concorsi interni per ciascun gruppo di funzioni, per titoli o per esami o per titoli ed esami, di livello AST 6 o superiore e di livello AD 9 o superiore. (…)

4. Il Parlamento europeo organizza, ogni cinque anni, un concorso interno per titoli ed esami per ciascun gruppo di funzioni, di livello AST 6 o superiore e di livello AD 9 o superiore

(…)».

5. L’art. 30 dello Statuto stabilisce quanto segue:

«Per ogni concorso viene nominata una commissione giudicatrice dall’autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione stabilisce l’elenco dei candidati dichiarati idonei.

(…)».

6. L’art. 3 dell’allegato III dello Statuto, dal titolo «Procedura di concorso», prevede quanto segue:

«La commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall’autorità che ha il potere di nomina e di membri designati in numero uguale dall’autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.

Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall’autorità che ha il potere di nomina di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dello statuto e dei membri designati dall’autorità che ha il potere di nomina di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dello statuto, su proposta delle istituzioni, nonché di membri designati di comune accordo su base paritetica dai comitati del personale delle istituzioni.

Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo.

I membri della commissione giudicatrice scelti tra i funzionari devono essere di un gruppo di funzioni e di un grado almeno pari a quello del posto da coprire.

Una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso».

7. Secondo l’art. 5 dell’allegato III dello Statuto:

«Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli [di candidatura], la [c]ommissione giudicatrice stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.

(…)

Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l’elenco degli idonei, previsto dall’articolo 30 dello statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.

La commissione giudicatrice trasmette all’autorità cha ha il potere di nomina l’elenco degli idonei, accompagnato da una sua relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri».

8. L’art. 7 dell’allegato III dello Statuto dispone quanto segue:

«1. Previa consultazione del comitato dello statuto, le istituzioni affidano all’[EPSO] l’incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell’applicazione di norme uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari [dell’Unione] e delle procedure di valutazione e di esame di cui agli articoli 45 e 45 bis dello statuto.

2. L’[EPSO] ha il compito di:

a) organizzare concorsi generali su richiesta delle singole istituzioni;

b) fornire, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza tecnica per i concorsi interni da esse organizzati;

c) determinare il contenuto di tutte le prove organizzate dalle istituzioni al fine di garantire che i requisiti di cui all’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera c), dello statuto, siano soddisfatti in modo armonizzato e costante;

d) assumere la responsabilità generale per la definizione e l’organizzazione della valutazione delle capacità linguistiche affinché le esigenze dell’articolo 45, paragrafo 2 dello statuto si attuino in modo armonizzato e coerente.

3. Su richiesta delle singole istituzioni, l’[EPSO] può svolgere altri compiti connessi alla selezione dei funzionari.

4. L’[EPSO] fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza nella selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l’organizzazione delle selezioni nel quadro degli articoli 12 e 82 del regime applicabile agli altri agenti».

9. Secondo i ‘considerando’ della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore 25 luglio 2002, 2002/620/CE, che istituisce l’[EPSO] (GU L 197, pag. 53) (in prosieguo: la «decisione che istituisce l’EPSO»):

«(1) Per ragioni di efficacia e di economia nell’utilizzo delle risorse è necessario conferire a un organismo interistituzionale comune i mezzi destinati alla selezione dei funzionari e degli altri agenti [dell’Unione europea].

(2) È opportuno che l’organismo interistituzionale così istituito abbia per missione di stabilire, in funzione delle necessità manifestate da ciascuna istituzione e nel rispetto dello statuto, gli elenchi dei candidati risultati idonei nei concorsi generali, a partire dai quali ciascuna autorità che ha il potere di nomina procede alla nomina degli stessi.

(…)».

10. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della decisione che istituisce l’EPSO:

«L’[EPSO] esercita i poteri di selezione conferiti, in virtù dell’articolo 30, primo comma, e dell’allegato III dello statuto, alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della presente decisione. (…)».

11. Secondo l’art. 3 della decisione che istituisce l’EPSO:

«1. In funzione delle domande che gli sono presentate dalle autorità che hanno il potere di nomina di cui all’articolo 2, l’[EPSO] stabilisce l’elenco dei candidati risultati idonei nei concorsi generali di cui all’articolo 30, primo comma, dello statuto, [alle] condizioni previste dall’allegato III dello stesso.

2. L’[EPSO] può fornire assistenza alle istituzioni, organi, organismi e agenzie istituiti dai trattati o sulla base di quest’ultimi nell’organizzazione di concorsi interni e nella selezione di altri agenti».

12. L’art. 1 della decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore 25 luglio 2002, 2002/621/CE, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’[EPSO] (GU L 197, pag. 56) (in prosieguo: la «decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO»), così recita:

«1. L’[EPSO] è incaricato di organizzare concorsi generali al fine di garantire alle istituzioni [dell’Unione europea] i servizi di funzionari reclutati nelle migliori condizioni finanziarie e di professionalità. L’[EPSO] stabilisce l’elenco dei candidati risultati idonei per consentire alle istituzioni l’assunzione di personale altamente qualificato e rispondente ai bisogni definiti dalle stesse istituzioni.

2. Più in particolare, l’[EPSO] ha i seguenti compiti:

a) a richiesta di una singola istituzione organizza concorsi generali al fine di stabilire elenchi di idoneità per la nomina dei funzionari. I concorsi sono organizzati nel rispetto delle disposizioni dello statuto, sulla base dei criteri armonizzati fissati in conformità dell’articolo 6, lettera c), e del programma di lavoro approvato dal consiglio di amministrazione;

b) agisce in stretta collaborazione con le istituzioni al fine di valutare le necessità future in materia di personale manifestate dalle istituzioni e di predisporre un programma di concorsi per rispondere a tali necessità nei tempi opportuni;

c) mette a punto metodi e tecniche di selezione sulla base delle migliori pratiche e conformemente alle competenze richieste per le differenti categorie del personale delle istituzioni;

d) gestione e controllo dell’utilizzo degli elenchi degli idonei stabiliti sulla base dei concorsi interistituzionali;

e) presenta alle istituzioni relazioni annuali sulle sue attività».

13. Secondo l’art. 2 della decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO:

«L’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione mette a disposizione dell’[EPSO] un numero sufficiente di membri della giuria, assessori e sorveglianti sulla base delle “quote” approvate dal consiglio di amministrazione come previsto dall’articolo 6, lettera i), per consentire il corretto svolgimento delle procedure di selezione conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato III dello statuto».

14. L’art. 5, n. 1, della decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO dispone quanto segue:

«È istituito un consiglio di amministrazione dell’[EPSO] composto di un membro per ognuna delle istituzioni (designato dalle stesse) e tre rappresentanti del personale, in qualità di osservatori, nominati di comune accordo dai comitati del personale delle istituzioni».

15. Ai sensi dell’art. 6 della decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO:

«Nell’interesse comune delle istituzioni, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

(…)

c) (…) approva, a maggioranza qualificata sulla base delle proposte presentate dal direttore dell’[EPSO], i principi della politica di selezione che sarà messa in atto da quest’ultimo;

(…)».

Fatti all’origine della controversia

16. Il 15 novembre 2006 l’EPSO pubblicava il bando di concorso generale EPSO/AD/77/06 (GU C 277 A, pag. 3; in prosieguo: il «concorso controverso»), diretto a costituire un elenco di riserva di amministratori linguisti di grado AD 5, di lingua greca, nel settore della traduzione. Conformemente al bando di concorso, i candidati dovevano scegliere, fra due opzioni, denominate opzione 1 e opzione 2, quella che corrispondeva alle loro conoscenze linguistiche. Sia la seconda che la terza lingua dei candidati dovevano essere il tedesco, l’inglese o il francese.

17. Avendo lavorato da gennaio 1982 a dicembre 1991 come traduttore presso la Commissione delle Comunità europee, il ricorrente, di nazionalità ellenica, si candidava al menzionato concorso per l’opzione 1.

18. Il concorso era diviso in tre fasi. Secondo il titolo B del bando di concorso, la prima fase, o fase preliminare, consisteva in due test di accesso, ciascuno di 30 domande a scelta multipla, il primo volto a valutare le conoscenze relative all’Unione europea, alle sue istituzioni e alle sue politiche [in prosieguo: il «test a)»] e il secondo diretto a valutare le attitudini e le competenze generali dei candidati in materia di capacità di ragionamento verbale e numerico [in prosieguo: il «test b)»]. Secondo il titolo C del bando di concorso, la seconda fase consisteva in prove scritte e la terza in una prova orale. In virtù del titolo B del bando di concorso, e riguardo all’opzione 1, solo i 110 candidati che avessero ottenuto i punteggi migliori nei test di accesso e, in ogni caso, i minimi richiesti, vale a dire cinque punti su dieci nel test a) e dieci punti su venti nel test b), dovevano essere invitati a presentare una candidatura completa in vista della loro ammissione alla seconda fase del concorso; il numero di candidati dell’opzione 2 che potevano essere ammessi alla seconda fase era stato fissato in 30.

19. Risulta dal titolo D del bando di concorso che le candidature dovevano essere presentate per via elettronica. Più precisamente, ogni candidato veniva invitato anzitutto a costituire un fascicolo elettronico con i propri dati personali presso il sistema informatico dell’EPSO. Dopo la registrazione del suo fascicolo, il candidato poteva presentare una domanda elettronica di partecipazione al conc orso. Se la domanda era presentata entro i termini, l’EPSO gli inviava una convocazione elettronica alla fase preliminare del concorso, quindi lo indirizzava sul sito Internet di un contraente esterno, cui l’EPSO aveva affidato l’organizzazione e la realizzazione della fase preliminare del concorso. Sul sito di tale contraente il candidato doveva prenotare elettronicamente la data e l’ora dell’esame nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 4 maggio 2007, periodo in cui dovevano svolgersi i test di accesso nei vari centri di esame.

20. Tali test, che, come previsto dal titolo B del bando di concorso, sono stati effettuati su computer, si sono quindi svolti in luoghi e in date diverse per ciascun candidato. Le domande, anch’esse diverse per ciascun candidato, sono state scelte a caso da una banca dati contenente una serie di domande, fornite all’EPSO da un contraente esterno. La commissione giudicatrice del concorso controverso è intervenuta solo in seguito ai test di accesso e quindi solo nella fase delle prove scritte e orale. Secondo il titolo E, punto 2, del bando di concorso, i nomi dei membri della commissione giudicatrice sono stati pubblicati sul sito Internet dell’EPSO quindici giorni prima delle prove scritte.

21. In seguito alla partecipazione del ricorrente ai test di accesso, il 31 maggio 2007 l’EPSO gli comunicava per via elettronica i punteggi ottenuti nei test a) e b), informandolo al contempo che tali punteggi, «pur superiori o pari ai minimi richiesti, non [erano] sufficienti per classificarlo tra i 110 candidati che avevano ottenuto i punteggi migliori secondo le modalità stabilite nel titolo B del bando di concorso». Infatti, in tale messaggio di posta elettronica era indicato che il ricorrente aveva ottenuto 18,334/30 punti, mentre i 110 migliori candidati selezionati avevano ottenuto almeno 21,333/30 punti.

22. Con lettera del 4 giugno 2007 il ricorrente chiedeva all’EPSO una copia delle risposte ai test a) e b) e una copia delle domande a scelta multipla di tali test, accompagnata dalla griglia delle risposte corrette.

23. Il 27 giugno 2007 l’EPSO rispondeva in senso negativo, riservandosi di fornire spiegazioni in una futura «Guida per i candidati». Più in particolare, l’EPSO distingueva tra i «test di preselezione», che avevano avuto luogo nell’ambito di precedenti concorsi e per i quali era autorizzata la comunicazione delle domande e delle risposte, e i «test di accesso», come quelli del concorso controverso, per i quali la comunicazione delle domande e delle risposte doveva essere esclusa.

24. Il ricorrente contestava «la validità e il contenuto» della decisione dell’EPSO 31 maggio 2007 con un reclamo a norma dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, in cui lamentava, da un lato, la violazione dei principi di uguaglianza, di obiettività e di trasparenza, nonché dell’obbligo di motivazione della decisione 31 maggio 2007 e, dall’altro, errori di valutazione che la «commissione giudicatrice dei test di accesso (ossia il computer)» avrebbe necessariamente commesso nella correzione dei suoi test di accesso, considerata la sua esperienza professionale. Egli chiedeva all’EPSO di rivedere il contenuto di tale decisione previo riesame dei suoi test di accesso e di comunicargli se domande contenute nei test di accesso fossero state «neutralizzate» dalla commissione giudicatrice e, in caso affermativo, quali.

25. Con messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2007 l’EPSO trasmetteva al ricorrente, in relazione ai test a) e b), una nota in cui figuravano i numeri delle domande a scelta multipla che erano state poste, le lettere corrispondenti alle risposte del ricorrente e quelle corrispondenti alle risposte esatte, senza tuttavia divulgare i testi di tali domande e risposte. Da questo documento risulta che il ricorrente ha risposto correttamente a 16 delle 30 domande a scelta multipla in materia di ragionamento verbale e numerico, e a 23 delle 30 domande in materia di conoscenze relative all’Unione europea.

26. Con decisione 6 dicembre 2007, in cui dichiarava di avere riesaminato, da un lato, il fascicolo del ricorrente nella parte concernente il trattamento automatizzato dei suoi test di accesso e, dall’altro, le conseguenze sul suo punteggio della neutralizzazione di alcune domande, l’EPSO respingeva il reclamo e confermava la propria decisione 31 maggio 2007. Per quanto riguarda, più in particolare, le domande neutralizzate, l’EPSO indicava che effettivamente sette domande erano state neutralizzate da un «comitato consultivo» cui spettava il controllo di qualità delle domande inserite nel database, ma che i test di accesso del ricorrente non contenevano nessuna delle domande neutralizzate.

Conclusioni delle parti e procedimento

27. Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare le decisioni dell’EPSO 31 maggio 2007 e 6 dicembre 2007, nonché ogni atto connesso;

— condannare la Commissione alle spese.

28. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato;

— condannare il ricorrente alle spese.

29. Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2008, il Garante europeo della protezione dei dati (in prosieguo: il «GEPD») ha chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del ricorrente. Le osservazioni delle parti principali su tale domanda sono pervenute alla cancelleria del Tribunale rispettivamente l’8 e il 12 settembre 2008.

30. Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 20 novembre 2008 il GEPD è stato autorizzato ad intervenire. La memoria di intervento del GEPD è pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2009. In tale memoria, riconoscendo anzitutto che le decisioni relative all’organizzazione di un concorso e alla selezione dei candidati per la fase successiva di un concorso non rientrano nella sua competenza, il GEPD ha precisato che, pertanto, il suo intervento doveva essere interpretato nel senso che riguardava solo la domanda del ricorrente di accedere a taluni documenti del concorso, e ciò a sostegno del suo primo motivo, concernente un difetto di motivazione delle decisioni 31 maggio 2007 e 6 dicembre 2007.

31. La Commissione e il ricorrente hanno presentato osservazioni su tale memoria di intervento con lettere del 5 marzo 2009.

32. Parallelamente al ricorso dinanzi al Tribunale, il 31 maggio 2007 il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado contro il rigetto della sua domanda confermativa prevista dall’art. 8 del regolamento (CE) 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il procedimento è attualmente pendente e la causa è stata registrata con il numero T-374/07.

33. Per garantire, nelle migliori condizioni, l’istruzione della causa e lo svolgimento del procedimento, il Tribunale ha adottato misure di organizzazione dello stesso, previste dagli artt. 55 e 56 del regolamento di procedura. A tal fine, la Commissione è stata invitata, con lettere della cancelleria del Tribunale del 18 novembre 2009 e dell’8 dicembre 2009, a fornire precisazioni in merito alla composizione e al ruolo del «comitato consultivo» menzionato al punto 26 della presente sentenza.

34. Con lettere pervenute per telefax alla cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2009 e il 14 dicembre 2009, la Commissione ha risposto ai quesiti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento.

Sull’oggetto della controversia

35. Oltre all’annullamento della decisione dell’EPSO 31 maggio 2007, con cui è stato informato di non avere superato i test di accesso del concorso controverso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’EPSO 6 dicembre 2007, che respinge il suo reclamo contro la decisione 31 maggio 2007.

36. Secondo una costante giurisprudenza, il ricorso di un funzionario formalmente diretto avverso il rigetto espresso o implicito di un reclamo comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 1992, causa T-33/91, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. II-2499, punto 23).

37. Infatti, qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che quello di confermare l’azione o l’omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile (sentenza della Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 9; ordinanza della Corte 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione, Racc. pag. 3081, punto 17; sentenze del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2002, cause riunite T-338/00 e T-376/00, Morello/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-301 e II-1457, punto 34, e 2 marzo 2004, causa T-14/03, Di Marzio/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-43 e II-167, punto 54).

38. La qualificazione di atto che arreca pregiudizio non può essere riconosciuta a un atto puramente confermativo, come nel caso di un atto che non contiene alcun elemento nuovo rispetto a un atto lesivo precedente e che non si è quindi sostituito a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709, punto 18; ordinanza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2000, causa T-608/97, Plug/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-125 e II-569, punto 23; sentenza Di Marzio/Commissione, cit., punto 54).

39. Tuttavia, è stato dichiarato più volte che una decisione esplicita di rigetto del reclamo può non avere, tenuto conto del suo contenuto, carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi, di fatto o di diritto, nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato (sentenze del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, causa T-258/01, Eveillard/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-167 e II-747, punto 31, e 7 giugno 2005, causa T-375/02, Cavallaro/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-151 e II-673, punti 63-66; sentenza del Tribunale 9 settembre 2008, causa F-18/08, Ritto/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-1-281 e II-A-1-1495, punto 17), o lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso (v., in tal senso, sentenza Kuhner/Commissione, cit., punto 9; sentenze Morello/Commissione, cit., punto 35, e del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2004, causa T-389/02, Sandini/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-295 e II-1339, punto 49).

40. Nella specie, la decisione 6 dicembre 2007 conferma il rifiuto dell’EPSO di includere il nome del ricorrente tra quelli dei 110 candidati che hanno ottenuto i punteggi migliori nei test di accesso al concorso controverso, confutando al contempo gli argomenti del ricorrente e rafforzando tale rigetto. Infatti, mentre la decisione 31 maggio 2007 si limita a informare il ricorrente che non ha superato i test di accesso del concorso controverso, la decisione 6 dicembre 2007 si basa invece su vari motivi non contenuti nella decisione 31 maggio 2007. Inoltre, la decisione 6 dicembre 2007 contiene il nuovo elemento della neutralizzazione di alcune domande nell’ambito dei test di accesso.

41. In tale contesto, la decisione 6 dicembre 2007, che integra la decisione 31 maggio 2007, non costituisce un atto confermativo di quest’ultima decisione e deve essere presa in considerazione nel controllo di legittimità che il Tribunale ha il compito di esercitare.

42. Pertanto, si deve considerare che il ricorso ha l’effetto di sottoporre al Tribunale la domanda di annullamento della decisione 31 maggio 2007, come integrata dalla decisione 6 dicembre 2007 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»).

Sulla domanda di annullamento delle decisioni impugnate

43. In limine si deve rilevare che, anche se la decisione 31 maggio 2007 si limita ad informare il ricorrente che non ha superato i test di accesso del concorso controverso, la domanda di annullamento di tale decisione deve essere interpretata nel senso che riguarda la decisione con cui il ricorrente è stato escluso dall’elenco dei 110 candidati che hanno ottenuto i punteggi migliori nei test di accesso in questione.

44. A sostegno della sua domanda di annullamento delle decisioni impugnate, il ricorrente deduce quattro motivi concernenti, in primo luogo, il difetto di motivazione delle decisioni di cui è causa, in secondo luogo, l’incompetenza dell’EPSO a procedere all’eliminazione dei candidati nella fase preliminare del concorso controverso, in terzo luogo, la violazione dei principi di uguaglianza, di obiettività e di proporzionalità e, in quarto luogo, errori manifesti di valutazione.

45. Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo.

Argomenti delle parti

46. Il ricorrente sostiene che l’EPSO non era competente a scegliere i contenuti dei test di accesso della fase preliminare, in quanto tale scelta riguarderebbe la sostanza degli esami e rientrerebbe nella competenza della commissione giudicatrice. Così facendo, l’EPSO si sarebbe illegittimamente arrogato le competenze di «esaminatore» che dovrebbero spettare solo alla commissione giudicatrice. Il ricorrente ritiene infatti che, secondo la decisione relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO, quest’ultimo ha esclusivamente il compito di «organizzare» i concorsi, ossia valutare, unitamente alle istituzioni, le esigenze di assunzione, pubblicare il bando di concorso, vigilare sul corretto svolgimento del concorso, fornire l’infrastruttura tecnica e materiale, controllare l’utilizzo degli elenchi dei candidati dichiarati idonei e redigere relazioni annuali sulle proprie attività. Nella specie, tuttavia, l’EPSO avrebbe oltrepassato le sue competenze così definite, e la commissione giudicatrice non solo non avrebbe stabilito i contenuti dei test, ma non sarebbe intervenuta affatto nella fase preliminare del concorso, il che, alla luce della giurisprudenza sulla stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (sentenza del Tribunale di primo grado 23 marzo 2000, causa T-95/98, Gogos/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-51 e II-219), non può che costituire a fortiori una violazione di tale giurisprudenza. Il mancato intervento della commissione giudicatrice in questa fase sarebbe ancora più grave in quanto la fase preliminare del concorso controverso sarebbe la più difficile, visto in particolare il numero elevato di candidati eliminati.

47. A parere della Commissione, i test di accesso della fase preliminare, che precedono le prove propriamente dette, sono distinti dalle prove, e la commissione giudicatrice interviene solo in relazione a queste ultime. Il fatto che detta commissione stabilisca le domande nell’ambito delle prove scritte e della prova orale non significherebbe che l’EPSO non possa scegliere le domande nella fase dei test di accesso della fase preliminare. Il ricorrente affermerebbe quindi erroneamente che la commissione giudicatrice non ha stabilito le domande e non ha minimamente assolto ai suoi compiti nella fase preliminare del concorso controverso, giacché tale fase riguarderebbe solo i test di accesso. Altrettanto erroneamente il ricorrente richiamerebbe la citata sentenza Gogos/Commissione, in quanto non sussisterebbe alcun nesso tra il caso di specie e detta sentenza, né dal punto di vista della presenza della commissione giudicatrice nell’ambito della fase dei test di accesso, né da quello della sua composizione. La Commissione rileva che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza, l’EPSO disporrebbe di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni e le modalità di organizzazione del concorso. In tal senso, il Tribunale di primo grado avrebbe dichiarato nella sentenza 26 ottobre 2004, causa T-207/02, Falcone/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-305 e II-1393, punti 38-40) (in prosieguo: la «sentenza Falcone»), che l’organizzazione di una prima fase di preselezione dei candidati, ossia una fase preliminare, volta a selezionare quelli che hanno ottenuto i punteggi migliori, rientrerebbe nel potere discrezionale dell’EPSO, e che ciò sarebbe conforme agli artt. 4 e 5 dell’allegato III dello Statuto e al principio di buona amministrazione. In detta causa il superamento della prova di preselezione costituiva in realtà la condizione per la partecipazione alle prove scritte e alla prova orale. Nella specie, i test di accesso costituirebbero una condizione per l’accesso alle prove scritte e orale. Anche se nel caso della sentenza Falcone la prova della fase preliminare costituiva un test di preselezione, mentre nella presente causa si tratterebbe di test di accesso, il principio sarebbe sempre il medesimo.

Giudizio del Tribunale

48. Occorre rilevare, in limine, che lo Statuto attribuisce particolare importanza all’assunzione dei funzionari, esigendo tra l’altro, come previsto dal suo art. 27, che essi siano dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Se, a norma dell’art. 12, n. 1, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, la stessa esigenza vale anche per l’assunzione degli agenti temporanei, è giocoforza constatare che le qualità in questione rivestono un significato del tutto particolare per i funzionari, ai quali spetta, da un lato, svolgere la parte essenziale dei compiti dell’Unione europea e, dall’altro, impegnarsi per tutta la loro carriera al servizio della stessa.

49. Per conseguire lo scopo stabilito dall’art. 27 dello Statuto, il legislatore statutario, dopo aver fissato, all’art. 28, le sei condizioni indispensabili per la nomina a funzionario, da un lato, ha previsto, all’art. 29, che l’assunzione dei funzionari avvenga di regola mediante concorso e, all’art. 30, che per ogni concorso l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») nomini una commissione giudicatrice che stabilisce l’elenco dei candidati dichiarati idonei e, dall’altro, ha disciplinato dettagliatamente, nell’allegato III dello Statuto, la procedura di concorso.

50. Risulta in particolare dall’allegato III dello Statuto che la disciplina della procedura di concorso si basa sul principio della ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice. Pur costituendo una manifestazione di autolimitazione della potestà amministrativa, tale diarchia statutaria rivela la volontà del legislatore, nell’ottica di salvaguardare la trasparenza della procedura di selezione del personale dell’Unione, di non riservare alla sola amministrazione il delicato compito di selezionare il personale in questione, ma di farvi anzi partecipare, attraverso una commissione giudicatrice (di cui fa parte anche l’amministrazione), persone esterne alla gerarchia amministrativa e in particolare rappresentanti del personale.

51. Nell’ambito di tale ripartizione delle competenze, spetta all’APN, come risulta in particolare dall’art. 1, primo comma, dell’allegato III dello Statuto e dall’art. 4 del medesimo allegato, da un lato, adottare il bando di concorso, previa consultazione della commissione paritetica e, dall’altro, stabilire l’elenco dei candidati che soddisfano le prime tre condizioni elencate all’art. 28 dello Statuto cui è subordinata la nomina a funzionario.

52. Una volta che tale elenco è stato trasmesso dall’APN al presidente della commissione giudicatrice, spetta alla commissione giudicatrice stessa, come indicato all’art. 5 dell’allegato III dello Statuto, in primo luogo, stabilire l’elenco dei candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso, in secondo luogo, procedere alle prove e, in terzo luogo, stabilire l’elenco degli idonei e trasmetterlo all’APN.

53. Considerato tale ruolo fondamentale attribuito alla commissione giudicatrice, il legislatore statutario ha previsto un certo numero di garanzie concernenti sia la sua istituzione che la sua composizione e il suo funzionamento.

54. Infatti, per quanto concerne l’istituzione e la composizione della commissione giudicatrice, l’art. 30 dello Statuto e l’art. 3 del suo allegato III prevedono, in primo luogo, che per ogni concorso venga nominata dall’APN una commissione giudicatrice, in secondo luogo, che, a parte il presidente della commissione giudicatrice, gli altri membri debbano essere designati in numero uguale dall’amministrazione e dal comitato del personale, in terzo luogo, che i membri della commissione giudicatrice scelti tra i funzionari debbano essere di un gruppo di funzioni e di un grado almeno pari a quello del posto da coprire e, in quarto luogo, che una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri debba comprendere almeno due membri di ciascun sesso.

55. Per quanto riguarda il funzionamento della commissione giudicatrice, e a parte gli obblighi che derivano per la stessa dai principi generali del diritto dell’Unione, come ad esempio rispettare il principio della parità di trattamento fra i candidati e il principio di obiettività nella loro valutazione o il principio della stabilità della composizione della commissione giudicatrice (v. sentenza Gogos/Commissione, cit., e sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2005, causa T-336/02, Christensen/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-75 e II-341, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), l’art. 6 dell’allegato III dello Statuto prevede espressamente la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, proprio per garantire la sua indipendenza e l’obiettività del suo operato, ponendola al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione quanto dei candidati interessati o di terzi (sentenza della Corte 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu/Consiglio, Racc. pag. 553, punto 5).

56. La ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice, quale descritta ai punti precedenti, non è stata compromessa dalla creazione nel 2002 dell’EPSO, il cui atto costitutivo prevede espressamente, all’art. 2, che esso eserciti i poteri di selezione devoluti alle APN in materia di concorsi. Inoltre, dall’art. 7 dell’allegato III dello Statuto risulta che, per quanto riguarda lo svolgimento di concorsi per l’assunzione di dipendenti, i compiti dell’EPSO sono essenzialmente di natura organizzativa. Tale constatazione non è contraddetta dalle disposizioni specifiche delle decisioni che hanno istituito l’EPSO, che riguardano l’organizzazione e il funzionamento dello stesso, anche se dette disposizioni contengono talora formulazioni che possono indurre in errore, come ad esempio quella secondo cui l’EPSO «stabilisce l’elenco dei candidati risultati idonei» (il che indurrebbe a ritenere che l’EPSO sia competente a stabilire quali candidati debbano figurare nell’elenco), giacché le decisioni in questione sono comunque di rango inferiore rispetto a quello delle disposizioni dello Statuto.

57. In ogni caso, sia la scelta che la valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso esulano dalla competenza dell’EPSO. È questa la conclusione che si deve trarre da quanto esposto al punto precedente, e che trova conferma nell’assenza, nell’art. 7 dell’allegato III dello Statuto, di riferimenti a un qualsiasi compito dell’EPSO concernente la determinazione o la definizione del «contenuto di tutte le prove» dei concorsi per l’assunzione di funzionari, mentre lo stesso art. 7 attribuisce invece espressamente tali compiti all’EPSO segnatamente in materia di certificazione dei funzionari, al suo n. 2, lett. c), o di selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali, al suo n. 4.

58. In conclusione, anche se i compiti affidati all’EPSO sono tali da fare di detto organismo un attore importante nella determinazione e attuazione della politica dell’Unione in materia di selezione del personale, per quanto riguarda, invece, lo svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari, il suo ruolo, ancorché significativo in quanto assiste la commissione giudicatrice, rimane comunque secondario rispetto a quello di detta commissione, alla quale peraltro l’EPSO non può sostituirsi.

59. Nella specie, il ricorrente lamenta di essere stato eliminato dal concorso controverso per non avere superato i test di accesso, i cui contenuti sono stati scelti non dalla commissione giudicatrice, ma dall’EPSO, che non sarebbe competente ad effettuare tale scelta. La Commissione replica, sostanzialmente, che le disposizioni dello Statuto relative alle attribuzioni della commissione giudicatrice e alle garanzie che la circondano non erano applicabili ai test in questione, che non facevano parte del concorso propriamente detto, ma rientravano in una fase preliminare di detto concorso, diretta a selezionare le persone che avrebbero avuto accesso al concorso di cui trattasi.

60. La posizione della Commissione non può essere accolta.

61. Dagli atti di causa risulta infatti che, considerando entrambe le opzioni, su 1 772 candidati che hanno prenotato una data per i test di accesso del concorso controverso, solo 140 potevano, in virtù del titolo B del bando di concorso, essere invitati a presentare una candidatura completa in vista della loro ammissione alla seconda fase del concorso. Orbene, una procedura che si concluda con l’eliminazione di oltre il 90% dei candidati, non per ragioni formali, ma perché non hanno risposto in modo abbastanza soddisfacente a dei test, fa parte dell’essenza stessa di un concorso.

62. Il carattere di «concorso» dei test di accesso risulta ancor più evidente nel caso di specie, in quanto, come previsto nel titolo B del bando di concorso, per potere accedere alla seconda fase del concorso non bastava ottenere la sufficienza nei test in questione, bensì occorreva, per quanto riguarda l’opzione 1 (scelta dal ricorrente), essere tra i 110 candidati che avevano ottenuto i punteggi migliori nei test di accesso. Orbene, tale natura comparativa dei test della fase preliminare è inerente alla nozione stessa di concorso, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di primo grado 2 maggio 2001, cause riunite T-167/99 e T-174/99, Giulietti e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-93 e II-441, punto 81), sulla scorta di quanto già rilevato dalla Corte nella sentenza 4 luglio 1996, causa C-254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I-3423, punto 28).

63. Inoltre, benché, come rileva la Commissione, la correzione dei test di accesso sia stata effettuata tramite computer e, pertanto, si basi su una procedura automatizzata senza margine di valutazione soggettiva, ciò non toglie che detta procedura automatizzata abbia comportato l’adozione di una decisione di merito, dato che il «comitato consultivo» menzionato al punto 26 della presente sentenza ha, da un lato, determinato il livello di difficoltà delle domande a scelta multipla dei test di accesso e, dall’altro, neutralizzato talune domande, come indicato al medesimo punto 26. Orbene, si tratta palesemente di compiti che normalmente incombono alla commissione giudicatrice.

64. Per quanto riguarda, poi, il richiamo della Commissione alla sentenza Falcone, è giocoforza constatare che tale richiamo non è pertinente. Infatti, in detta sentenza il giudice si è sostanzialmente limitato a riconoscere il potere discrezionale dell’APN di bandire, come nella specie, un concorso suddiviso in due fasi distinte, vale a dire una prima fase di preselezione, basata su domande a scelta multipla, e una seconda fase, propriamente detta di concorso, subordinata al superamento della prima fase, con accesso riservato a un numero limitato di candidati. Orbene, il ragionamento svolto nella presente sentenza non mette minimamente in dubbio tale potere dell’APN. La questione dibattuta nella specie è se la prima fase di un concorso, come quella richiamata nella sentenza Falcone o nella presente causa, possa essere organizzata e condotta a termine dall’EPSO in totale assenza di commissione giudicatrice. Non solo tale questione non è stata minimamente esaminata nella sentenza Falcone, ma soprattutto si deve ricordare che la commissione giudicatrice, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, aveva sorvegliato e controllato lo svolgimento di tutte le prove del concorso, vale a dire anche quelle della prima fase. Si deve aggiungere che, come riconosciuto dalla Commissione in udienza, secondo il regime giuridico in vigore prima della creazione dell’EPSO, lo svolgimento dei test di preselezione, analoghi ai test di accesso del caso di specie, era affidato alla sola commissione giudicatrice.

65. Dalle considerazioni che precedono emerge che il ricorrente è stato escluso dalla seconda fase delle operazioni del concorso al termine di una procedura condotta da un’istanza non competente e con una decisione adottata da tale istanza. La decisione di cui trattasi deve quindi essere annullata.

66. Potrebbe essere diversamente solo se l’EPSO o il «comitato consultivo» menzionato al punto 26 della presente sentenza potessero essere considerati «commissioni giudicatrici» ai sensi dello Statuto. Orbene, è evidente che non è così.

67. Infatti, come riconosciuto dalla stessa Commissione al punto 4 del controricorso, esiste una commissione giudicatrice del concorso controverso e i nomi dei suoi membri sono stati comunicati quindici giorni prima della prova scritta. Tuttavia, sempre secondo la Commissione, tale commissione è intervenuta solo nella seconda fase del concorso, mentre l’EPSO ha organizzato e controllato i test di accesso, «nel cui ambito la commissione giudicatrice non assumeva alcun ruolo».

68. Peraltro, sia la molteplicità dei compiti (essenzialmente consultivi e di assistenza alle istituzioni) affidati all’EPSO, sia la composizione di quest’ultimo (consiglio di amministrazione composto esclusivamente di membri designati dalle istituzioni, in cui i rappresentanti del personale, in numero di tre, rivestono solo lo status di osservatori) ostano a qualsiasi tentativo di equiparare l’EPSO ad una commissione giudicatrice, la cui composizione risponde ad un regola di parità e che, istituita per ogni concorso, ha il compito ben preciso di portare a termine il concorso in questione.

69. Infine, non solo la Commissione non ha mai affermato che l’EPSO e il «comitato consultivo» menzionato al punto 26 della presente sentenza svolgessero le funzioni di una commissione giudicatrice, o che fossero analoghi ad essa, ma, al contrario, riguardo al «comitato consultivo», essa lo ha espressamente negato nella lettera del 24 novembre 2009 in risposta alle misure di organizzazione del procedimento menzionate al punto 33 della presente sentenza.

70. Ne consegue che, in assenza di una modifica dello Statuto, che conferisca espressamente all’EPSO compiti fino ad allora incombenti alla commissione giudicatrice, l’EPSO non è competente ad eseguire tali compiti, in particolare quelli che, in materia di assunzione dei funzionari, riguardano la determinazione del contenuto delle prove e la correzione delle stesse, comprese le prove sotto forma di test con domande a scelta multipla, volte a valutare la capacità di ragionamento verbale e numerico e/o le conoscenze generali e quelle relative all’Unione europea, anche laddove tali test vengano presentati come test «di accesso» dei candidati alle prove scritte e alla prova orale del concorso. Ciò vale a maggior ragione se, come nella specie, il numero dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso rappresenta solo una minima percentuale dei candidati della fase preliminare.

71. Peraltro, pur se è vero che, con l’allargamento dell’Unione e l’aumento del numero dei candidati ai concorsi per l’assunzione di funzionari, il carico di lavoro delle commissioni giudicatrici aumenta notevolmente, ciò non toglie che il carico supplementare di lavoro che comporterebbero per una commissione giudicatrice la vigilanza e il controllo dei test di accesso della fase preliminare, anche se un numero ristretto di candidati avesse accesso a tali prove, sarebbe comunque ben piccola cosa rispetto alla gran mole di lavoro richiesta dalle prove scritte e orali.

72. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre annullare le decisioni impugnate.

Sulla ricevibilità della domanda di annullamento di ogni atto connesso

73. Tale domanda deve essere dichiarata irricevibile, in quanto si limita a rinviare, in termini imprecisi, a decisioni dell’EPSO che non possono essere individuate (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale di primo grado 24 marzo 1993, causa T-72/92, Benzler/Commissione, Racc. pag. II-347, punti 16, 18 e 19). Spetterà tuttavia alla Commissione trarre le conseguenze dall’annullamento da parte del Tribunale delle decisioni impugnate e procedere alla revoca di ogni atto connesso, nei limiti in cui tale revoca sia imposta dall’art. 233 CE.

Sulle spese

74. Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. A norma dell’art. 89, n. 4, del medesimo regolamento, la parte interveniente sopporta le proprie spese.

75. Dalla motivazione della presente sentenza risulta che la Commissione è soccombente. Inoltre il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della Commissione alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la Commissione deve essere condannata alle spese. Per quanto riguarda il GEPD, parte interveniente, si deve statuire che le spese da esso sostenute resteranno a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi,

Il TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

dichiara e statuisce:

1) Le decisioni dell’Ufficio europeo di selezione del personale 31 maggio 2007 e 6 dicembre 2007, che escludono il sig. Pachtitis dall’elenco dei 110 candidati che hanno ottenuto i punteggi migliori nei test di accesso del concorso generale EPSO/AD/77/06, sono annullate.

2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del sig. Pachtitis.

3) Il Garante europeo della protezione dei dati, interveniente, sopporterà le proprie spese.