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7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/83 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Rosenbaum/Commissione
(Causa F-9/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Inquadramento nel grado - Domanda di reinquadramento - Ambito di applicazione dell’art. 13 dell’allegato XIII dello Statuto - Presa in considerazione dell’esperienza professionale - Assunzione nel grado del concorso - Art. 31 dello Statuto - Principio di non discriminazione - Libera circolazione dei lavoratori)
2009/C 267/150
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Rüber)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea europee (rappresentanti: M. Simm e M. Bauer, agenti)
Oggetto
Funzione pubblica — Da un lato, l’annullamento della decisione di inquadramento nel grado del ricorrente, vincitore di un concorso finalizzato alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado A7/A6, nella parte in cui gli è attribuito il grado AD 6, scatto 2, e, dall’altro, una domanda di reinquadramento.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Rosenbaum è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione delle Comunità europee. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 64 dell’8.3.2008, pag. 70