Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2010 — Messer Group / Air Products and Chemicals

(causa C-579/08 P)

«Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchi denominativi Ferromix, Inomix e Alumix — Marchi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX — Opposizione del titolare — Pubblico di riferimento — Grado di somiglianza — Carattere debolmente distintivo del marchio anteriore — Rischio di confusione»

1. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 51)

2. 

Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 54)

3. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 71-73)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 ottobre 2008, cause riunite da T-305/06 a T-307/06, Air Products and Chemicals/UAMI, con cui il Tribunale ha annullato le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) , recanti rigetto dei ricorsi proposti dal titolare dei marchi denominativi comunitari «FERROMAXX», «INOMAXX» e «ALUMAXX» per prodotti della classe 1 contro le decisioni della divisione di annullamento recanti rigetto parziale dell’opposizione proposta contro domande di registrazione dei marchi denominativi «FERROMIX», «INOMIX» e «ALUMIX» per prodotti delle classi 1 e 4.

Dispositivo

1) 

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2) 

La Messer Group GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Air Products and Chemicals Inc.

3) 

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2010 — Messer Group / Air Products and Chemicals

(causa C-579/08 P)

«Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchi denominativi Ferromix, Inomix e Alumix — Marchi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX — Opposizione del titolare — Pubblico di riferimento — Grado di somiglianza — Carattere debolmente distintivo del marchio anteriore — Rischio di confusione»

1. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 51)

2. 

Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 54)

3. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 71-73)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 ottobre 2008, cause riunite da T-305/06 a T-307/06, Air Products and Chemicals/UAMI, con cui il Tribunale ha annullato le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) , recanti rigetto dei ricorsi proposti dal titolare dei marchi denominativi comunitari «FERROMAXX», «INOMAXX» e «ALUMAXX» per prodotti della classe 1 contro le decisioni della divisione di annullamento recanti rigetto parziale dell’opposizione proposta contro domande di registrazione dei marchi denominativi «FERROMIX», «INOMIX» e «ALUMIX» per prodotti delle classi 1 e 4.

Dispositivo

1) 

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2) 

La Messer Group GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Air Products and Chemicals Inc.

3) 

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.