Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 15 aprile 2010 – Makhteshim-Agan Holding e altri / Commissione
(causa C‑517/08 P)
«Impugnazione – Direttiva 91/414/CEE – Non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della suddetta direttiva – Ritiro delle autorizzazioni di immissione in commercio – Impugnazione manifestamente infondata»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230 CE) (v. punto 54)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 62)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Censura della motivazione ininfluente sul dispositivo della sentenza impugnata – Motivo inconferente (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56) (v. punti 77, 80, 89)
Oggetto
| Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 settembre 2008, causa T‑75/06, Bayer CropScience e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2005/864/CE, concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il n. C(2005) 4611] (GU L 317, pag. 25). |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Makhteshim-Agan Holding BV, la Alfa Agricultural Supplies SA e la Aragonesas Agro SA sono condannate alle spese. |
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3) |
La European Crop Protection Association (ECPA) sopporta le proprie spese. |