Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 settembre 2009 — Município de Gondomar / Commissione

(causa C-501/08 P)

«Impugnazione — Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Soppressione di un contributo finanziario comunitario — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atti che riguardano direttamente e individualmente il ricorrente»

1. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione della Commissione, indirizzata ad uno Stato membro, che sopprime un contributo finanziario del Fondo di coesione (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 25-32)

2. 

Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma) (v. punti 33-35)

3. 

Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire la via del rinvio pregiudiziale per valutazione della validità — Obbligo dei giudici nazionali di applicare le norme procedurali nazionali in modo da consentire la contestazione della legittimità degli atti comunitari (Artt. 10 CE, 230, quarto comma, CE e 234 CE) (v. punti 37-39)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T-324/06, Município de Gondomar/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso d’annullamento della decisione della Commissione 16 agosto 2006, C(2006) 3782, relativa alla soppressione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/10/61/017 «Bonifica del Grand Porto/Sud — Sottosistema di Gondomar».

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

Il Município de Gondomar è condannato alle spese.


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 settembre 2009 — Município de Gondomar / Commissione

(causa C-501/08 P)

«Impugnazione — Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Soppressione di un contributo finanziario comunitario — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atti che riguardano direttamente e individualmente il ricorrente»

1. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione della Commissione, indirizzata ad uno Stato membro, che sopprime un contributo finanziario del Fondo di coesione (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 25-32)

2. 

Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma) (v. punti 33-35)

3. 

Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire la via del rinvio pregiudiziale per valutazione della validità — Obbligo dei giudici nazionali di applicare le norme procedurali nazionali in modo da consentire la contestazione della legittimità degli atti comunitari (Artt. 10 CE, 230, quarto comma, CE e 234 CE) (v. punti 37-39)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T-324/06, Município de Gondomar/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso d’annullamento della decisione della Commissione 16 agosto 2006, C(2006) 3782, relativa alla soppressione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/10/61/017 «Bonifica del Grand Porto/Sud — Sottosistema di Gondomar».

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

Il Município de Gondomar è condannato alle spese.