Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2009 – Prana Haus / UAMI

(causa C‑494/08 P)

«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Marchio comunitario – Marchio denominativo PRANAHAUS – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 29‑31)

2.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 36)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 settembre 2008, causa T‑226/07, Prana Haus GmbH/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 aprile 2007, recante rigetto del ricorso contro la decisione dell’esaminatore che nega la registrazione del marchio denominativo «PRANAHAUS» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16 e 35 – Carattere descrittivo del marchio.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Prana Haus GmbH è condannata alle spese.