Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2009 – WWF‑UK / Consiglio

(causa C‑355/08 P)

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 2371/2002 – Consultazione dei consigli consultivi regionali in merito alle disposizioni che regolano l’accesso alle zone e alle risorse nonché l’esercizio sostenibile delle attività di pesca – Regolamento (CE) n. 41/2007 – Determinazione per il 2007 dei totali ammissibili di catture per la pesca del merluzzo – Membri di un consiglio consultivo regionale che hanno espresso un parere minoritario divergente nella relazione di tale consiglio sui predetti totali ammissibili di catture – Ricorso di annullamento del regolamento n. 41/2007 proposto da uno di tali membri – Irricevibilità – Impugnazione manifestamente infondata»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che stabilisce, per il 2007, i totali ammissibili di catture per la pesca del merluzzo nelle zone oggetto del regolamento che istituisce misure per la ricostituzione degli stock (Art. 230, quarto comma, CE; regolamenti del Consiglio n. 423/2004 e n. 41/2007) (v. punti 41-45, 48)

2.                     Procedura – Intervento – Diritto delle parti di controbattere gli argomenti dell’interveniente – Diritto riconducibile al potere discrezionale del presidente (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 5) (v. punto 55)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 2 giugno 2008, causa T‑91/07, WWF‑UK/Consiglio, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso volto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 41/2007, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15, pag. 1), nella parte in cui esso fissa, per l’anno 2007, il «totale ammissibile di catture» (TAC) per la pesca del merluzzo nelle zone oggetto del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2004 (GU L 70, pag. 8) – Necessità di essere individualmente interessati dall’atto impugnato.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La WWF UK Ltd è condannata alle spese.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.