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21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/39 |
Impugnazione proposta il 24 dicembre 2008 da Christos Gogos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-66/04, Christos Gogos/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-583/08 P)
(2009/C 44/67)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Christos Gogos (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado; |
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annullare la decisione di inquadramento del ricorrente nel grado A 7 nonché la decisione 24 novembre 2003 di rigetto del suo reclamo; |
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esercitare la sua competenza anche di merito e concedere al ricorrente un risarcimento per un importo complessivo di 538 121,79 EUR per il danno economico derivante dal comportamento illegittimo della Commissione e dalla decisione in parola arrecante pregiudizio, danno aggravato dalla riforma amministrativa e da calcolarsi sulla base della sua aspettativa di vita; |
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concedere un risarcimento danni per un importo complessivo di 50 000 EUR per il notevole ritardo nell'adozione della sentenza di primo grado; |
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condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente sia nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado sia nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con l'impugnazione della sentenza 15 ottobre 2008, causa T-66/04, Christos Gogos/Commissione delle Comunità europee, il ricorrente Christos Gogos fa valere, innanzitutto, due motivi a sostegno delle sue conclusioni dirette all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado:
In primo luogo, il ricorrente denuncia la motivazione carente ed erronea per cinque dei sei motivi di annullamento che egli aveva proposto in primo grado.
In secondo luogo, il ricorrente fa valere che la notevole durata del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado non è giustificata da motivi oggettivi. Inoltre, il medesimo è stato danneggiato economicamente e ha subito danni morali a causa di tale ritardo.