7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/14 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-573/08)
(2009/C 55/23)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Constatare che:
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409/CEE. |
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Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la legislazione italiana non costituisca recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE:
Articolo 2: non recepito;
Articolo 3: recepimento non conforme derivato dal mancato recepimento dell'articolo 2;
Articolo 4, paragrafo 4: non recepito;
Articolo 5: non sono recepiti il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova nonché il divieto di disturbo deliberato degli uccelli protetti dalla direttiva;
Articolo 6: non è recepito il divieto di trasporto per la vendita;
Articolo 7, paragrafo 4: recepimento non completo (la suddivisione temporale per periodi di attività venatoria non prevede il divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione, dipendenza e in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione e l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni utili sull'applicazione pratica della legislazione sulla caccia non è recepito);
Articolo 9: recepimento non conforme a livello statale (i controlli di legittimità delle deroghe sono inefficaci e intempestivi); recepimento e applicazione non conforme a livello regionale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia);
Articolo 10, paragrafo 2: recepimento non completo (manca l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per coordinare le ricerche e i lavori per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di uccelli protetti dalla direttiva);
Articolo 11: recepimento non completo (non è previsto l'obbligo di consultare la Commissione in materia di introduzione di specie esotiche);
Articolo 13: non recepito;
Articolo 18, paragrafo 2: mancata comunicazione delle autorità italiane dei testi regionali in materia di caccia per le regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia.
(1) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).