7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/14


Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-573/08)

(2009/C 55/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che:

poiché la normativa di recepimento della direttiva 79/409/CEE (1) nell'ordinamento italiano non è completamente conforme alla direttiva stessa,

e poiché il sistema di recepimento dell'articolo 9 della direttiva non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti di cui a tale articolo,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409/CEE.

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non costituisca recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE:

Articolo 2: non recepito;

Articolo 3: recepimento non conforme derivato dal mancato recepimento dell'articolo 2;

Articolo 4, paragrafo 4: non recepito;

Articolo 5: non sono recepiti il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova nonché il divieto di disturbo deliberato degli uccelli protetti dalla direttiva;

Articolo 6: non è recepito il divieto di trasporto per la vendita;

Articolo 7, paragrafo 4: recepimento non completo (la suddivisione temporale per periodi di attività venatoria non prevede il divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione, dipendenza e in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione e l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni utili sull'applicazione pratica della legislazione sulla caccia non è recepito);

Articolo 9: recepimento non conforme a livello statale (i controlli di legittimità delle deroghe sono inefficaci e intempestivi); recepimento e applicazione non conforme a livello regionale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia);

Articolo 10, paragrafo 2: recepimento non completo (manca l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per coordinare le ricerche e i lavori per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di uccelli protetti dalla direttiva);

Articolo 11: recepimento non completo (non è previsto l'obbligo di consultare la Commissione in materia di introduzione di specie esotiche);

Articolo 13: non recepito;

Articolo 18, paragrafo 2: mancata comunicazione delle autorità italiane dei testi regionali in materia di caccia per le regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia.


(1)  Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).