21.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 69/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 22 dicembre 2008 — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht
(Causa C-569/08)
(2009/C 69/40)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Internetportal und Marketing GmbH.
Convenuto: Richard Schlicht.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874/2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (1) debba essere interpretato nel senso che un diritto ai sensi di tale disposizione sussiste anche
|
2) |
Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 874/2004 debba essere interpretato nel senso che il legittimo interesse sussiste unicamente nei casi menzionati all'art. 21, n. 2, lett. a)-c). |
In caso di risposta negativa a tale questione:
3) |
Se il legittimo interesse ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 874/2004 sussista anche ove il titolare del dominio intenda usare il dominio, coincidente con un termine generico preso dal tedesco, per un portale tematico. |
In caso di risposta affermativa alle questioni poste al punto 1 ed al punto 3:
4) |
Se l'art. 21, n. 3, del regolamento (CE) n. 874/2004 debba essere interpretato nel senso che unicamente le fattispecie menzionate alle lett. a)-e) dimostrino una malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 874/2004. |
In caso di risposta negativa a tale questione:
5) |
Se la malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 874/2004 sussista anche ove il dominio sia stato registrato nella prima parte della registrazione per fasi sulla base di un marchio coincidente con un termine generico preso dal tedesco che il titolare del dominio ha acquisito solo al fine di poter richiedere la registrazione del dominio nella prima parte della registrazione per fasi e, quindi, precedere altri potenziali richiedenti ed, eventualmente, anche i titolari di diritti sul segno. |
(1) GU L 162, pag. 40.