21.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 69/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Assen (Paesi Bassi) il 22 dicembre 2008 — 1. Combinatie Spijker Infrabouw/De Jonge Konstruktie 2. Van Spijker Infrabouw B.V. 3. De Jonge Konstruktie B.V./Provincie Drenthe
(Causa C-568/08)
(2009/C 69/39)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Assen.
Parti
Ricorrenti:
1. |
Combinatie Spijker Infrabouw/de Jonge Konstruktie |
2. |
Van Spijker Infrabouw BV |
3. |
De Jonge Konstruktie BV |
Convenuta: Provincie Drenthe
Questioni pregiudiziali
1) |
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2) |
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3) |
Se sia compatibile con la direttiva 89/665/CEE che un giudice, in un procedimento sommario, ordini ad un'amministrazione aggiudicatrice di adottare una decisione di appalto che successivamente, in un giudizio di merito, viene dichiarata contraria al diritto comunitario in materia di appalti |
4) |
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5) |
Qualora, ai sensi del diritto nazionale e/o in forza delle soluzioni alle questioni che precedono, risulti di fatto impossibile o estremamente difficile giungere ad un'attribuzione pratica di responsabilità, come debba agire il giudice nazionale. |
(1) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE (GU L 395, pag. 33).