21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/21


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2008 dalla SGL Carbon AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-68/04, SGL Carbon AG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-564/08 P)

(2009/C 69/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SGL Carbon AG (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e K. Beckmann)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-68/04, SGL Carbon AG/Commissione;

ridurre, in misura adeguata, l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2 della decisione impugnata della Commissione 3 dicembre 2003;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché statuisca nuovamente;

condannare l'altra parte nel procedimento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale di primo grado, con la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un cartello sul mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi, con i quali si contestano una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale e un vizio procedurale.

Con il suo primo motivo la ricorrente afferma che illegittimamente non si è tenuto conto della sua argomentazione avanzata in primo grado in merito alla erronea inclusione anche delle operazioni captive nel volume dei mercati presi in considerazione al fine di stabilire i valori di partenza delle ammende. Essa adduce inoltre che la misura sproporzionatamente elevata dal punto di vista del diritto sostanziale del valore di partenza stabilito nei confronti della ricorrente costituisca una violazione del divieto di discriminazione e del principio della proporzionalità nonché una violazione dell'art. 253 EG.

Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che è stato commesso un errore di valutazione nella determinazione rispetto alla ricorrente del valore di base dell'ammenda, il quale eccede il margine di discrezionalità del Tribunale. Il Tribunale avrebbe anche violato così facendo il divieto di discriminazione e il principio di proporzionalità. Senza una giustificazione giuridica esso si sarebbe discostato dalla propria giurisprudenza a discapito della ricorrente in merito alla questione dell'ammissibile determinazione delle ammende forfetariamente per categorie di quote di mercato. Mentre in precedenti decisioni dello stesso genere il Tribunale aveva ritenuto appropriate al massimo categorie formate da quote di mercato, ovvero «scaglioni», con uno spettro pari al 5 %, nel presente caso si baserebbe su categorie di quote di mercato con uno spettro pari al 10 %, ciò che decisamente svantaggerebbe la ricorrente in quanto impresa raggruppata al limite inferiore della sua categoria.