21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/19


Impugnazione proposta il 16 dicembre 2008 dalla Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-553/08 P)

(2009/C 69/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH (rappresentante: avv. B. Kuchar)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Manpower Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-405/05, e annullare il marchio comunitario n. 76059 per tutti i prodotti e servizi;

annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-405/05, nella parte riguardante la mancanza di prove quanto al carattere distintivo conseguito dal marchio comunitario n. 76059, e di rinviare il procedimento;

in ogni caso, condannare l'UAMI e la titolare del marchio comunitario a sopportare le proprie spese e a risarcire quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, al Tribunale di primo grado e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado, che ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l'«UAMI») 22 luglio 2005 relativa all'annullamento del marchio comunitario «MANPOWER». Il Tribunale ha statuito che il marchio comunitario «MANPOWER» ha un carattere descrittivo per i prodotti ed i servizi registrati solo nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Austria ed ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo la quale il marchio in questione ha acquisito in seguito all'uso carattere distintivo negli Stati membri in cui presenta un carattere descrittivo.

Come motivi di ricorso viene addotta la violazione degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 51, n. 2, in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. c) e l'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

Contrariamente alla tesi del Tribunale, il segno «MANPOWER» — come giustamente ritenuto dalla commissione di ricorso dell'UAMI — avrebbe carattere descrittivo, anche nei Paesi Bassi, in Svezia, in Danimarca ed in Finlandia nonché, inoltre, in tutti i restanti Stati membri appartenenti alla Comunità prima del 1o maggio 2004. Se il Tribunale avesse tenuto conto della circostanza che, secondo una statistica della Commissione europea il 47 % della persone in causa nella Comunità parlano inglese, esso avrebbe dovuto concludere che il marchio denominativo «MANPOWER» ha carattere descrittivo oltre che in Austria ed in Germania anche in altri Stati dell'UE, in particolare nei Paesi Bassi, in Svezia, in Finlandia e in Danimarca. Anche per quanto riguarda gli altri Stati appartenenti alla Comunità prima del 1o maggio 2004 il Tribunale ometterebbe di considerare che la parte rilevante della popolazione globale, in considerazione della sua istruzione scolastica obbligatoria, in ciascuno di tali Stati membri ha una conoscenza dell'inglese sufficiente a comprendere il senso di vocaboli di base, come le parole «MAN» e «POWER», e pertanto anche a riconoscere la parola «MANPOWER» come un termine descrittivo rispetto ai prodotti e servizi della titolare del marchio. Tuttavia il Tribunale non solo non motiverebbe perché si debba negare addirittura che la popolazione al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda abbia una conoscenza base dell'inglese, ma discorderebbe anche con la sua precedente giurisprudenza secondo la quale anche al complesso della popolazione all'esterno del Regno Unito e dell'Irlanda viene attribuita una certa conoscenza di base dell'inglese nel contesto della percezione di un marchio.

Quanto alla prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ampliando il pubblico di riferimento rispetto alla decisione della commissione di ricorso senza procedere ad una nuova valutazione delle esistenti prove del carattere distintivo acquisito. Perfino se si concordasse con il Tribunale sul fatto che la prova della notorietà deve essere fornita solamente rispetto al Regno Unito, all'Irlanda, alla Germania e all'Austria, esso avrebbe dovuto annullare la decisione in questo punto in considerazione dell'ampliamento del pubblico e rinviare il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale avrebbe commesso anche un errore di diritto nell'accogliere la tesi della commissione di ricorso in merito ad un effetto di «spillover» dell'eventuale notorietà del marchio denominativo in questione dal Regno Unito all'Irlanda, benché non sia concepibile né un «traboccare» della notorietà di un marchio da uno Stato membro ad un altro nè da un prodotto o servizio ad un altro prodotto o servizio.