7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 dicembre 2008 — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

(Causa C-541/08)

(2009/C 55/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Fokus Invest AG.

Convenuta: Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 25 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (1) debba essere interpretato nel senso che la disposta equiparazione ai cittadini nazionali ai fini dell'acquisto di beni immobili vale esclusivamente per le persone fisiche e non per le società.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se le disposizioni del Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz (legge sugli acquisti di beni immobili da parte di stranieri del Land Vienna; in prosieguo: il «WrAuslGEG»), che ai fini dell'acquisto di immobili da parte di società straniere ai sensi dell'art. 2, n. 3, WrAuslGEG richiedono la presentazione di un certificato che confermi l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione (art. 5, n. 4, WrAuslGEG, art. 3, punto 3 WrAuslGEG), costituiscano una restrizione della libera circolazione dei capitali (art. 56 CE) ammessa ai sensi dell'art. 57, n. 1 CE nei confronti della Svizzera in quanto paese terzo.


(1)  GU 2002, L 114, pag. 6.