21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 dicembre 2008 — TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG

(Causa C-533/08)

(2009/C 44/53)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: TNT Express Nederland BV

Convenuta: AXA Versicherung AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 71, n. 2, parte iniziale e lett. b), secondo comma, del regolamento [n. 44/2001] (1) debba essere inteso nel senso che i) il regime di riconoscimento ed esecuzione del regolamento [n. 44/2001] soggiace al regime della convenzione speciale solo se il regime della convenzione speciale fa valere l'esclusività, oppure ii) che, in caso di applicabilità simultanea delle condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione della convenzione speciale e di quelle del regolamento [n. 44/2001], le condizioni della convenzione speciale devono sempre trovare applicazione e quelle del regolamento [n. 44/2001] devono essere disapplicate, anche qualora la convenzione speciale non faccia valere efficacia esclusiva nei confronti di altre disposizioni internazionali di riconoscimento ed esecuzione.

2)

Se la Corte di giustizia, al fine di evitare decisioni divergenti riguardo al concorso di cui alla prima questione, sia competente ad interpretare — in modo vincolante per i giudici degli Stati membri — la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (CMS), nei limiti in cui essa riguarda la materia di cui all'art. 31 di quella Convenzione.

3)

Nel caso in cui la seconda questione venga risolta in senso affermativo, ed anche la prima questione, punto i), venga risolta in tal senso, se il regime di riconoscimento e di esecuzione di cui all'art. 31, nn. 3 e 4, CMS, debba essere interpretato nel senso che esso non fa valere esclusività e lascia spazio all'applicazione di altre disposizioni di esecuzione internazionali, che consentono il riconoscimento o l'esecuzione, come il regolamento [n. 44/2001].

Nel caso in cui la Corte di giustizia risolva in senso affermativo la prima questione al punto ii), ed inoltre risolva in senso affermativo anche la seconda questione, lo Hoge Raad, nella prospettiva dell'ulteriore valutazione del ricorso per cassazione, solleva ancora le seguenti tre questioni:

4)

Se l'art. 31, nn. 3 e 4, CMS, consenta al giudice dello Stato richiesto, in caso di un'istanza di esecutività, di esaminare se il giudice dello Stato di origine fosse internazionalmente competente a conoscere la controversia.

5)

Se l'art. 71, n. 1, del regolamento [n. 44/2001], debba essere inteso nel senso che, in caso di concorso del regime di litispendenza della Convenzione CMS con quello del regolamento [n. 44/2001], il regime di litispendenza della Convenzione CMS prevalga su quello del regolamento [n. 44/2001].

6)

Se nella causa in esame la declaratoria richiesta nei Paesi Bassi e il risarcimento dei danni chiesto in Germania riguardino lo «stesso oggetto», ai sensi dell'art. 31, n. 2, CMS.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).