4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/9 |
Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 da Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-374/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(Causa C-489/08 P)
(2009/C 82/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Matthias Rath (rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-374/06; |
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accogliere tutte le sue domande presentate in primo grado; |
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condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e l'interveniente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale di primo grado ha confermato, con la sentenza impugnata, la decisione della prima commissione di ricorso, secondo cui sussiste rischio di confusione, relativamente a integratori alimentari e prodotti dietetici non per uso medico, tra il segno denominativo «EPICAN» richiesto dal ricorrente e il marchio denominativo comunitario anteriore «EPIGRAN FORTE».
Il ricorrente basa il suo ricorso sulla violazione dell'art. 8, n. 1 b, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale avrebbe fondato la sua valutazione della somiglianza di prodotti e segni su fatti falsi. Se il Tribunale avesse valutato correttamente i fatti, sarebbe dovuto giungere alla conclusione che non sussiste rischio di confusione tra i due segni in conflitto. Ciò varrebbe in particolare poiché, come giustamente stabilito dal Tribunale, il consumatore dimostra un grande interesse per i prodotti oggetto della controversia.