4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/9


Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 da Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-374/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(Causa C-489/08 P)

(2009/C 82/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matthias Rath (rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-374/06;

accogliere tutte le sue domande presentate in primo grado;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha confermato, con la sentenza impugnata, la decisione della prima commissione di ricorso, secondo cui sussiste rischio di confusione, relativamente a integratori alimentari e prodotti dietetici non per uso medico, tra il segno denominativo «EPICAN» richiesto dal ricorrente e il marchio denominativo comunitario anteriore «EPIGRAN FORTE».

Il ricorrente basa il suo ricorso sulla violazione dell'art. 8, n. 1 b, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale avrebbe fondato la sua valutazione della somiglianza di prodotti e segni su fatti falsi. Se il Tribunale avesse valutato correttamente i fatti, sarebbe dovuto giungere alla conclusione che non sussiste rischio di confusione tra i due segni in conflitto. Ciò varrebbe in particolare poiché, come giustamente stabilito dal Tribunale, il consumatore dimostra un grande interesse per i prodotti oggetto della controversia.