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7.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/15 |
Ricorso proposto l'11 novembre 2008 da Claudia Gualtieri avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 10 settembre 2008, causa T-284/06, Gualtieri/Commissione
(Causa C-485/08 P)
(2009/C 32/25)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Claudia Gualtieri (rappresentanti: P. Gualtieri e M. Gualtieri, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
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rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, |
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emesse le più opportune pronunce e declaratorie |
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in accoglimento dei motivi svolti in riferimento alle varie questioni trattate e delle relative singole richieste conclusive, qui comunque integralmente richiamate, |
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enunciare i principi di diritto che il rapporto tra gli END, esperti nazionali distaccati, e la Commissione delle Comunità europee è di lavoro subordinato ed è assimilabile a quello degli agenti temporanei nonché che le indennità corrisposte agli stessi END hanno natura retributiva; |
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dichiarare che, secondo il diritto comunitario, a parità di prestazioni di lavoro devono essere corrisposte identiche retribuzioni e che comunque il pagamento di eventuali compensi differenziati a soggetti coniugati rispetto a persone celibi o conviventi di fatto si risolve in una discriminazione in danno dell'appartenente alla famiglia legale; |
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in via subordinata dichiarare che le indennità di cui all'art. 17 Decisione END sono dovute alla ricorrente in misura integrale a decorrere dalla data della separazione di fatto o dal deposito presso il Tribunale di Bruxelles della convenzione di divorzio; |
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e per l'effetto annullare totalmente o parzialmente l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee in data 10 settembre 2008, notificata il giorno successivo, ed accogliere totalmente o parzialmente le domande e le conclusioni presentate in primo grado e nel giudizio di appello ovvero rimettere la causa al Tribunale di primo grado per ogni necessaria decisione di merito; |
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porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della Commissione delle Comunità europee, con compensazione totale, in subordine, di quelle relative al giudizio di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Preliminarmente, dal complesso delle disposizioni che regolano lo stato giuridico degli END, appare indiscutibile ed evidente come il legame con l'amministrazione di provenienza rimanga quiescente per tutta la durata del distacco e come in questo periodo l'esperto nazionale sia pienamente inscritto nella organizzazione della Commissione, in favore esclusivo della quale è tenuto a svolgere le proprie prestazioni, con la conseguente chiara assimilazione (rectius: identità) della sua posizione giuridica a quella degli agenti (quanto meno quelli temporanei), i quali, a loro volta, sono equiparati ai funzionari relativamente alle condizioni di lavoro e agli aspetti retributivi.
Per questa ragione e in virtù di quanto stabiliscono l'art. 141, comma 2, CE (che comprende nella nozione di retribuzione anche tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo), norma di rango superiore rispetto all'art. 17 della Decisione END, e lo Statuto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione Europea (art. 62, comma 3: «la retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità»), le indennità corrisposte agli END hanno natura retributiva, al pari di quelle analoghe spettanti ai funzionari e agli agenti.
Ha, quindi, sostenuto l'esistenza di un principio generale, di diritto comunitario e non, per cui a parità di prestazioni lavorative le retribuzioni devono essere identiche, come emerge dalle previsioni contenute negli artt. 14 c.e.d.u., nella direttiva 2000/43/CE (1) del 29 giugno 2000, nella direttiva 2000/78/CE (2) del 27 novembre 2000, negli artt. 3, comma 2, 136, 137, lett. i) e 141, comma 1, CE.
Al contrario, l'interpretazione seguita dal Tribunale di primo grado ha per effetto che due lavoratori, i quali eseguono la medesima prestazione lavorativa vengono ad essere retribuiti in misura diseguale, se uno di essi ha il proprio coniuge già residente a Bruxelles all'atto del distacco, e provoca una grave discriminazione in danno degli appartenenti alla famiglia legale, nonostante la forte tutela ricevuta da questo istituto nelle legislazioni interne ed internazionali e la tendenza a parificare ad essa la convivenza di fatto nella legislazione dei vari Stati membri, nello stesso Statuto dei funzionari (art. 1, comma 1, e art. 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII) e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
Inoltre, la corresponsione integrale delle indennità sarebbe dovuta avvenire almeno dalla cessazione della convivenza, poiché nelle previsioni normative non vi è traccia de!la pretesa necessità di far riferimento al momento iniziale del rapporto senza tener conto dei mutamenti intervenuti durante il suo svolgimento.
Relativamente alla eccezione di illegittimità dell'art. 20 Decisione END, in riferimento all'art. 241 CE, l'impugnante ha rilevato che le ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento erano state esposte in modo dettagliato e immediatamente comprensibile, tanto che non erano state avanzate obiezioni dalla controparte, ed era chiaro come il richiamo del citato art. 241 fosse diretto ad ottenere comunque una pronuncia sulle questioni dedotte, pure nella denegata ipotesi di tardività dell'impugnazione.
L'appellante ha altresì rinunciato al motivo concernente la violazione del principio di legittimo affidamento e ha chiesto la riforma della decisione sulle spese di causa che, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Regolamento di procedura dei tribunale di primo grado avrebbero dovuto essere integralmente compensate. Ed infine ha osservato che l'aver il tribunale affrontato e deciso il merito della controversia abbia l'inequivoco significato del riconoscimento della ricevibilità del ricorso che a questo punto non può più essere messa in discussione.
Nelle conclusioni è stato quindi chiesto che la Corte, enunciati i principi di diritto che il rapporto tra gli END e la Commissione è di lavoro subordinato ed è assimilabile a quello degli agenti temporanei nonché che le indennità corrisposte agli stessi END hanno natura retributiva, dichiari che, secondo il diritto comunitario, a parità di prestazioni di lavoro devono essere corrisposte identiche retribuzioni e che comunque il pagamento di eventuali compensi differenziati a soggetti coniugati rispetto a persone celibi o conviventi di fatto si risolve in una discriminazione in danno dell'appartenente alla famiglia legale, ovvero, in via subordinata che le indennità di cui all'art. 17 Decisione END sono dovute alla ricorrente in misura integrale a decorrere dalla data della separazione di fatto o dal deposito presso il Tribunale di Bruxelles della convenzione di divorzio.
(1) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22).
(2) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).