6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/20


Ricorso proposto il 20 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-456/08)

(2008/C 313/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos, M. Konstantinidis e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l'Irlanda, applicando le disposizioni relative ai termini di decadenza previsti dalla propria normativa interna a disciplina dell'esercizio del diritto di ricorso nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, e a causa della mancata notifica al denunciante dell'aggiudicazione nell'ambito della decisione di aggiudicazione in esame, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti, in particolare relativi ai termini applicabili ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), nell'interpretazione datane dalla Corte e, per quanto riguarda la mancata notifica, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665/CEE, nell'interpretazione datane dalla Corte, nonché dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (2);

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la normativa irlandese non soddisfa il principio fondamentale della certezza del diritto, né il requisito di efficacia alla luce della direttiva 89/665/CEE, che ne costituisce un'applicazione, in quanto i partecipanti alla gara d'appalto permangono incerti in merito alla loro posizione quando si trovano a decidere di impugnare una decisione di aggiudicazione adottata da un'amministrazione aggiudicatrice nel contesto di un procedimento di aggiudicazione relativo ad un appalto pubblico articolato in due fasi e nel corso del quale l'offerente aggiudicatario è stato selezionato anteriormente all'adozione della decisione finale di aggiudicazione. L'Irlanda è tenuta ad adottare provvedimenti idonei a garantire che i partecipanti alla gara non nutrano legittimamente dubbi in merito a quale sia la decisione promanante dall'amministrazione aggiudicatrice che essi sono legittimati ad impugnare, né a partire da quale momento debba essere calcolata la decorrenza dei termini ai fini di tale impugnazione. I partecipanti alla gara devono sapere con chiarezza se l'«Order 84 A» si applichi non soltanto alle decisioni di aggiudicazione ma anche alle decisioni adottate ad interim dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto (ad esempio per quanto concerne la selezione dell'offerente aggiudicatario), con il risultato che le circostanze contenute nella decisione adottata ad interim non possono essere impugnate dopo lo scadere del termine calcolato a partire da detta decisione, e neanche la decisione di aggiudicazione può essere impugnata sulla base delle stesse circostanze ivi esposte.

L'«Order 84 A» richiede che le azioni di ricorso debbano essere intentate «alla prima occasione e, in ogni caso, entro tre mesi». La Commissione ritiene che questa formulazione lasci i partecipanti alla gara d'appalto incerti per quanto riguarda la loro posizione nel momento in cui si trovano a prendere in esame l'eventualità di avvalersi del diritto, ad essi offerto dalla normativa comunitaria, ad un effettivo rimedio giurisdizionale contro una decisione adottata da un'autorità aggiudicatrice. Secondo la Commissione è necessario che sia reso chiaro e inequivocabile ai partecipanti alla gara quale termine di scadenza si applichi per la proposizione del ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice, e che, per garantire l'osservanza del principio fondamentale della certezza del diritto, il termine di scadenza applicabile sia un termine fisso e, quindi, idoneo ad essere interpretato in modo chiaro e adeguatamente prevedibile da tutti i partecipanti alla gara.


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

(2)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.