20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Svea Hovrätt (Svezia) il 13 ottobre 2008 — Anders Gerdin/Åklagaren

(Causa C-448/08)

(2008/C 327/29)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt

Parti

Ricorrente: Anders Gerdin

Convenuta: Åklagaren

Questioni pregiudiziali

1)

Se la discriminazione sulla base della nazionalità possa in talune circostanze essere considerata ammissibile sul mercato nazionale del gioco e della scommessa per una ragione imperativa di interesse pubblico;

2)

Se, qualora la politica restrittiva condotta sul mercato nazionale del gioco della scommessa persegua obiettivi diversi e uno di essi riguardi il finanziamento di attività di natura sociale, si possa ritenere che la realizzazione di quest'ultimo obiettivo costituisca una conseguenza vantaggiosa accessoria dell'attuazione di detta politica restrittiva; in caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa tuttavia essere considerata ammissibile qualora l'obiettivo di finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come suo obiettivo principale.

3)

Se lo Stato possa invocare ragioni imperative di interesse pubblico per giustificare la politica restrittiva che esso applica in materia di gioco e scommessa qualora talune società controllate dallo Stato svolgano attività di marketing del gioco e della scommessa i cui introiti spettano parzialmente allo Stato e uno degli obiettivi di questa attività di marketing consiste nel finanziamento di attività di natura sociale. Qualora la soluzione da fornire sia negativa, se tale politica restrittiva possa nondimeno essere considerata ammissibile laddove il finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come obiettivo principale dell'attività di commercializzazione svolta.

4)

Se il divieto assoluto di commercializzazione del gioco e della scommessa organizzati in un altro Stato membro da parte di una società organizzatrice avente sede sul territorio di detto Stato e che è soggetta al controllo delle autorità di quest'ultimo, sia proporzionato rispetto l'obiettivo di svolgere il controllo e di esercitare la vigilanza sulle attività di gioco e scommessa qualora non esista, nello stesso tempo, alcuna restrizione all'attività di marketing del gioco e della scommessa organizzati da società organizzatrici aventi sede nello Stato membro che applica detta politica restrittiva. Si domanda inoltre quale sia la soluzione a tale questione qualora l'obiettivo di tale regolamentazione consista nella limitazione del gioco.

5)

Se l'operatore che abbia ottenuto un'autorizzazione ad esercitare un'attività di gioco o scommessa determinata in uno Stato e sia soggetto al controllo da parte delle autorità competenti di detto Stato possa legittimamente effettuare il marketing delle proprie offerte di gioco in altri Stati membri, in particolare mediante l'inserzione di annunci pubblicitari nei giornali, senza dover previamente richiedere l'autorizzazione delle autorità competenti di detti Stati. In caso di soluzione affermativa, se ciò comporti che la disciplina di uno Stato membro, in cui è prevista una sanzione penale per il caso di attività promozionale di lotterie organizzate all'estero, costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che è sempre inidoneo ad essere giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico. Se il fatto che lo Stato membro in cui l'operatore ha sede sollevi le medesime ragioni imperative di interesse pubblico fatte valere dallo Stato in cui l'operatore desidera commercializzare le proprie attività di gioco influisca sulla soluzione alla prima questione.