20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 9 ottobre 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé — Interveniente: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

(Causa C-446/08)

(2008/C 327/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé

Convenuti: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 10 giugno 2002, 2002/46/CE (1), in particolare i suoi artt. 5, n. 4, e 11, n. 2, debba interpretarsi nel senso che, pur spettando in via di principio alla Commissione stabilire i livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari, gli Stati membri restano competenti ad adottare una normativa in materia fino a quando la Commissione non abbia adottato l'atto comunitario richiesto;

2)

in caso di risposta affermativa a tale questione:

a)

se gli Stati membri, tenuti a rispettare le disposizioni degli artt. 28 e 30 del Trattato CE per fissare i livelli quantitativi massimi, debbano altresì ispirarsi ai criteri stabiliti all'art. 5 della direttiva, ivi compreso il requisito di una valutazione dei rischi condotta nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti in un settore caratterizzato ancora da una relativa incertezza;

b)

se uno Stato membro possa fissare dei livelli massimi quando sia impossibile, come nel caso del fluoro, quantificare con precisione gli apporti in vitamine e minerali provenienti da altre fonti alimentari, segnatamente dall'acqua di distribuzione, per ogni gruppo di consumatori e territorio per territorio; se si possa, in tal caso, fissare un tasso nullo in presenza di rischi accertati, senza ricorrere alla procedura di salvaguardia di cui all'art. 12 della direttiva 10 giugno 2002;

c)

se nella fissazione dei livelli massimi, essendo possibile tener conto dei livelli variabili di sensibilità di diversi gruppi di consumatori ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva, uno Stato membro possa altresì fondarsi sul fatto che una misura riguardante il solo pubblico particolarmente esposto al rischio, ad esempio un'etichettatura adeguata, possa dissuadere tale gruppo a far ricorso ad una sostanza nutritiva ad esso benefica a basse dosi; se la considerazione di tale diversa sensibilità possa condurre ad applicare all'insieme della popolazione il livello massimo adatto ad un pubblico fragile, segnatamente i bambini;

d)

in quale misura si possano stabilire dei livelli massimi in assenza di limiti di sicurezza in mancanza di un pericolo accertato per la salute; più in generale, in quale misura e a quali condizioni la ponderazione dei criteri da considerare possa condurre a fissare livelli massimi sensibilmente inferiori ai limiti di sicurezza ammessi per tali sostanze nutritive


(1)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, pag. 51).