22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/23


Ricorso proposto il 23 settembre 2008 da Sviluppo Italia Basilicata SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), 8 luglio 2008, causa T-176/06, Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-414/08 P)

(2008/C 301/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Italia Basilicata SpA (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

Sviluppo Italia Basilicata SpA chiede alla Corte di voler:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata l'8 luglio 2008 nel procedimento T-176/06 (la «sentenza impugnata»), e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento T-176/06.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente ed avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2006, C(2006) 1706 (la «decisione controversa»), relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore della sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle PMI operanti nella regione Basilicata in Italia, e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni da essa sofferti a seguito, e per effetto, dell'adozione della decisione medesima.

A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente fa valere diversi errori di diritto commessi dal Tribunale di primo grado.

In primo luogo, la ricorrente ritiene che, invertendo l'ordine di trattazione dei motivi di impugnazione fatti valere con il ricorso di primo grado, il Tribunale abbia manifestamente travisato il senso e la portata complessiva del ricorso.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere diversi errori di diritto in relazione all'interpretazione ed applicazione della Sovvenzione Globale, della Convenzione e della scheda n. 19 della decisione 97/322/CE (1). Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha correttamente inteso quale fosse, conformemente agli atti sopra menzionati, l'effettivo contenuto e l'obiettivo della Misura 2 della Sovvenzione Globale. Tale grave errore preliminare ha, di conseguenza, viziato le successive operazioni interpretative effettuate dal Tribunale con riferimento alle nozioni rilevanti (es. «impegno», «spesa», «durata»).

In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'illegittimità della decisione controversa, in quanta adottata sulla base dell'asserita violazione di una condizione (la «condizione d'utilità») che non figura né nella decisione di concessione del contributo, né nel programma di sovvenzione globale, e che presenta problemi di certezza giuridica e di eccessiva discrezionalità nella sua applicazione.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere l'errata interpretazione, e conseguente mancata applicazione, da parte del Tribunale, dei principi stabiliti dalla Corte nella sentenza del 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/Commissione (2).

In quinto luogo, la ricorrente fa valere la violazione degli articoli 25 e 26 del regolamento n. 4253/88 (3) in relazione agli obblighi di sorveglianza e di controllo imposti alla Commissione. Quanto affermato dal Tribunale indurrebbe, in particolare, a non applicare e rispettare il sistema di sorveglianza e monitoraggio predisposto dalle norme in questione.

In sesto luogo, la ricorrente fa valere la violazione del principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto, per aver il Tribunale respinto le censure della ricorrente sull'erroneo presupposto che l'affidamento ingenerato dalla Commissione (tra l'altro, attraverso l'operato del Comitato di Sorveglianza) fosse in ogni caso contrastante con le disposizioni applicabili e quindi non tutelabile.

In settimo luogo, la ricorrente fa valere lo snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova e la violazione dei principi generali in tema di onere della prova, per aver il Tribunale negato la qualità di circostanza provata a fatti non contestati dalla convenuta ed alle prove fornite dalla ricorrente.

In ottavo luogo, la ricorrente fa valere la violazione della giurisprudenza comunitaria relativa all'applicazione del principio di proporzionalità in casi di riduzione di un contributo comunitario, per non aver il Tribunale tenuto conto delle circostanze che avrebbero potuto portare ad una mitigazione della correzione finanziaria.

Per quanta riguarda i motivi di impugnazione concernenti la domanda di risarcimento del danno, la ricorrente fa valere, innanzitutto, l'erronea e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità della Comunità per fatto illecito.

Infine, la ricorrente fa valere l'erronea e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità della Comunità per fatto lecito (cd. «responsabilità oggettiva»).


(1)  Decisione della Commissione del 23 aprile 1997 che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell'Italia — GU L 146, pag. 11.

(2)  Racc. 2000, pag. I-7183.

(3)  Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro — GU L 374, pag. 1.