6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/13


Impugnazione proposta il 19 settembre 2008 dalla Knauf Gips KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-407/08 P)

(2008/C 313/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Knauf Gips KG (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'intera sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips KG/Commissione;

in subordine, rinviare al Tribunale di primo grado perché decida nuovamente la causa;

in via di ulteriore subordine, ridurre adeguatamente, quanto meno a 54,51 Mio EUR, l'ammenda irrogata alla ricorrente all'art. 3 della decisione della Commissione 27 novembre 2002 (la «decisione»);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della Knauf Gips KG contro la decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, poggia sui seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione dei diritti della difesa, compreso il diritto al contraddittorio. Il Tribunale non avrebbe tratto le dovute conclusioni dal diniego di accesso a documenti a carico e dall'occultamento, dall'altro lato, di elementi di prova a discarico. Con il primo capo del motivo si fa valere che la decisione avrebbe dovuto essere annullata in quanto adottata senza che la Commissione consentisse alla ricorrente di visionare documenti a carico sui quali detta decisione si fonderebbe in larga misura. Con il secondo capo, invece, la ricorrente censura un'altra e distinta violazione dei diritti della difesa che vizierebbe la sentenza impugnata, in quanto la Commissione le avrebbe illegittimamente tenuto nascosti anche elementi di prova a discarico; un motivo in più — tale occultamento — per annullare la decisione.

2.

Secondo motivo: violazione dell'art. 81, n. 1, CE, per comportamenti contrari a principi basilari del diritto probatorio, segnatamente quello dell'in dubio pro reo, nonché infrazioni al diritto sostanziale, relative in particolare alla fattispecie della pratica concordata, che avrebbero condotto all'erronea supposizione nella sentenza impugnata che fosse stato violato l'art. 81, n. 1, CE.

3.

Terzo motivo: violazione del limite del 10 % di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento (CEE) n. 17/62. A torto il Tribunale avrebbe imputato alla ricorrente il volume d'affari di società che né sono sue controllate né la controllano. Con tali società essa non formerebbe un'entità unica dal punto di vista economico.