20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/9


Ricorso proposto il 17 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-401/08)

(2008/C 327/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima, A. Sipos, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, avendo le autorità austriache competenti omesso di predisporre piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE (1), sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 96/82/CE impone agli Stati membri di provvedere, per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 di detta direttiva, affinché le autorità designate a tal fine predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento. Tali piani d'emergenza esterni non dovrebbero solo contenere informazioni in merito alle misure di intervento all'interno e all'esterno del sito, ma anche fornire alla popolazione informazioni specifiche sull'incidente e sul comportamento da adottare. Inoltre nei piani di emergenza esterni andrebbero inserite, ad esempio, in caso di incidente rilevante con possibili conseguenze transfrontaliere, anche informazioni destinate ai servizi di emergenza e di soccorso di altri Stati membri.

Oggetto del presente ricorso è l'accertamento che la Repubblica d'Austria, non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 della direttiva 96/82/CE, avrebbe violato l'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva.


(1)  GU L 10, pag. 13.