25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/11


Impugnazione proposta il 7 agosto 2008 dall'Internationaler Hilfsfonds e. V. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 giugno 2008, causa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds e. V./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-362/08 P)

(2008/C 272/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e. V. (rappresentante: H. Kaltenecker, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 5 giugno 2008;

statuire in via definitiva sul merito della causa e annullare il provvedimento della Commissione 14 febbraio 2005 oggetto di impugnazione (art. 54 dello Statuto della Corte di giustizia);

in subordine, rinviare la causa al Tribunale per il suo riesame;

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento della decisione con cui la Commissione gli ha negato l'accesso a determinati documenti relativi al contratto LIEN 97-2011, avente ad oggetto il cofinanziamento di un progetto di aiuti medici organizzato in Kazakistan, con la seguente motivazione: il ricorso è diretto contro un atto che si è limitato a confermare una decisione adottata in precedenza e già divenuta produttiva di effetti, e comunque, anche qualora il provvedimento impugnato non costituisse un atto meramente confermativo, non sarebbe possibile ravvisarvi una decisione impugnabile con ricorso ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

La sentenza presenterebbe errori gravi sia in punto di diritto, sia in ordine alla valutazione dei fatti.

In primo luogo, nel momento in cui ha qualificato il provvedimento impugnato, la Corte ha omesso di rilevare la nullità della decisione che era stata precedentemente indirizzata al ricorrente dalla Commissione in risposta a una domanda di conferma da questi presentata ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, in quanto essa non era stata redatta dal Segretario generale della Commissione e risultava priva sia della motivazione che dell'avvertenza sui diritti di parte. Di conseguenza, trattandosi di un rigetto privo di efficacia giuridica, esso non avrebbe potuto costituire l'oggetto di un ricorso per annullamento. Pertanto solo nel provvedimento impugnato, cioè nella risposta della Commissione alla nuova istanza del ricorrente, sarebbe possibile ravvisare una decisione definitiva, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è stata in effetti preceduta da un esame nuovo e completo della questione da parte della Commissione. A giudizio del ricorrente, il provvedimento impugnato non può quindi costituire un «atto meramente confermativo» in quanto la conferma di un nulla giuridico è priva di senso. Il Tribunale tuttavia ha purtroppo omesso di esaminare la validità giuridica della precedente decisione della Commissione, il che ha comportato un'erronea qualificazione del provvedimento impugnato dalla Commissione.

In secondo luogo, l'affermazione del Tribunale secondo cui il provvedimento impugnato costituirebbe la risposta a una domanda iniziale ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e non potrebbe quindi rappresentare una decisione direttamente impugnabile discenderebbe da un'interpretazione scorretta dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che tale disposizione si limita a consentire la presentazione di una domanda di conferma, senza tuttavia renderla un passaggio obbligatorio del procedimento. In considerazione di ciò, e stante l'orientamento negativo manifestato dalla Commissione nel corso di tutta la fase precontenziosa, il ricorrente non era più obbligato a presentare un'ulteriore domanda. Durante il procedimento, il ricorrente ha chiesto di inserire il suo richiamo alla natura di tale disposizione nel verbale d'udienza, che sul punto risultava incompleto. Tale istanza di rettifica del verbale d'udienza è stata respinta dal Tribunale, che in tal modo sarebbe incorso, altresì, in una violazione delle norme processuali.