13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 236/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA
(Causa C-319/08)
(2008/C 236/17)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Giudice di Pace di Ischia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Lucia Anna Giorgia Iacono
Convenuta: Telecom Italia SpA
Questione pregiudiziale
Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE (1), alla direttiva 1999/44/CE (2), alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE (3) e alla direttiva 1998/257/CE (4) abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.
(1) GU L 108, p. 51.
(2) GU L 171, p. 12.
(3) GU L 109, p. 56.
(4) GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).