15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/29


Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-248/08)

(2008/C 209/44)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: Eleni Tserepa — Lacombe e A. Markoulli)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26 del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26 del regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in prosieguo: il «regolamento SOA» ). Va osservato che il presente ricorso si riferisce a due procedure d'infrazione (infrazioni 2001/5217 e 2006/2221) risultanti dalla violazione, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi di cui ai suddetti articoli del medesimo regolamento.

In particolare, il regolamento stabilisce che i rifiuti di origine animale dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo devono essere tra l'altro eliminati, dopo essere stati trasformati, con determinate modalità previste dal regolamento a seconda della categoria a cui appartengono [artt. 4, n. 2, lett. c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b)]. Parimenti, sono previste le procedure relative all'eliminazione dei materiali specifici a rischio mediante incenerimento [art. 4, n. 2, lett. a)]. Inoltre, il regolamento SOA stabilisce le condizioni per il riconoscimento degli impianti di trasformazione dei rifiuti, degli impianti di transito, di magazzinaggio, di incenerimento e coincenerimento, di trasformazione dei materiali di categoria 1 e di categoria 2, dei prodotti oleochimici di categoria 2 e di categoria 3, degli impianti di produzione di biogas e di compostaggio (artt. 10-15). Analogamente, il regolamento SOA definisce le condizioni per il riconoscimento da parte delle autorità competenti dei materiali di categoria 3 nonché degli alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici (artt. 17-18). Parimenti, conformemente al regolamento, spetta all'autorità competente procedere periodicamente ad ispezioni e controlli per accertare il rispetto di tali disposizioni sulla base di diversi criteri stabiliti e prendere le misure necessarie in caso di mancato rispetto delle medesime (art. 26).

La Commissione, fondandosi su un cospicuo numero di relazioni risultanti dalle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (FVO), sottolinea che né allo scadere dei termini impartiti nel parere motivato e nel parere motivato complementare, né successivamente, la Repubblica ellenica ha adottato tutti i provvedimenti necessari per far cessare le infrazioni ad essa addebitate e, di conseguenza, per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti conformemente agli articoli soprammenzionati del regolamento SOA.

Dal 2004, il FVO ha effettuato diverse missioni in Grecia per accertare il difetto di applicazione delle disposizioni del regolamento SOA. Nonostante l'accertamento di taluni progressi realizzati in seguito alle raccomandazioni rivolte alle autorità elleniche dal FVO, in base ai suoi accertamenti, e l'approvazione di una normativa specifica nell'ottobre 2006 avente come scopo l'introduzione delle misure amministrative necessarie per l'applicazione delle disposizioni del regolamento SOA, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli impianti di trasformazione dei rifiuti, gli ispettori del FVO hanno accertato ripetutamente e in loco, fino all'aprile 2007, data alla quale risale l'ultima missione, che le autorità greche non avevano proceduto alle azioni necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dai soprammenzionati articoli del regolamento SOA.

Va anche osservato che la mancata o l'insufficiente realizzazione delle disposizioni soprammenzionate è dovuta in larga misura ad un inefficace coordinamento delle autorità competenti a livello di amministrazioni prefettizie. Inoltre, come emerge dalle risposte delle autorità greche agli accertamenti effettuati durante le missioni del FVO, il livello di esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti e dell'imposizione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale non assicura efficacemente l'applicazione del regolamento SOA.


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.