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19.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/15 |
Impugnazione proposta il 21 maggio 2008 dalla Sebirán, S.L. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 marzo 2008, causa T-332/04, Subirán, S.L./UAMI e El Coto de Rioja, S.A.
(Causa C-210/08 P)
(2008/C 183/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sebirán, S.L. (rappresentanti: sig. J. Calderón Chavero e sig.ra T. Villate Consonni, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e El Coto de Rioja, S.A.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 marzo 2008, causa T-332/04, affermando chiaramente la compatibilità dei marchi EL COTO/COTO DE IMAZ (da un lato) e COTO D'ARCIS (dall'altro lato). |
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vittoria delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Disaccordo sulla valutazione del Tribunale di primo grado: la Sebirán ritiene che il marchio comunitario COTO D'ARCIS non ricada nel divieto dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), in quanto nell'ipotesi di opposizione del titolare di un marchio anteriore, nel caso di specie, i marchi comunitari EL COTO e COTO DE IMAZ, non si deve escludere dalla registrazione quello più recente in quanto esso è sufficientemente diverso dai marchi anteriori, ai fini della norma di divieto, nonostante l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, da un punto di vista globale. Inoltre, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico in tutto il territorio dell'Unione Europea. Tale rischio di confusione non comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).