2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 197/7


Ricorso proposto il 6 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-188/08)

(2008/C 197/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che, poiché le acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche e altri sistemi di trattamento individuali nelle zone rurali non rientrano, ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (2), nell'ambito di applicazione di altre normative comunitarie o irlandesi, l'Irlanda, non avendo dato piena e corretta attuazione, nella propria legislazione nazionale, a quanto prescritto dagli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 di detta direttiva con riferimento a dette acque reflue domestiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato che istituisce la Comunità europea.

condannare l'Irlanda alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che in Irlanda non esiste alcuna normativa nazionale né comunitaria che regoli la gestione, conformemente alla direttiva, delle acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche ed altri sistemi di trattamento individuali fuori dei grandi agglomerati urbani.

In mancanza di altra normativa, l'Irlanda è tenuta a dare piena e corretta attuazione a quanto prescritto dalla direttiva rispetto a tali acque reflue. Tuttavia, l'Irlanda non ha trasposto, né dichiarato di aver trasposto, tali disposizioni. Inoltre, non vi ha dato concreta attuazione. Più specificamente, con riferimento alle acque reflue in questione, l'Irlanda ha omesso di:

trasporre le disposizioni di cui all'art. 4 della direttiva. La trasposizione dell'art. 4 è rilevante in quanto stabilisce gli obiettivi ambientali che dovrebbero essere perseguiti e rispettati in relazione agli obblighi imposti dalla direttiva. La Commissione deduce anche la concreta inosservanza dell'art. 4 nella zona di captazione del Lough Leane, circostanza corroborata dalla prova, da essa fornita, dei danni ambientali risultanti dalla mancanza di un adeguato controllo delle fosse settiche.

trasporre le disposizioni di cui all'art. 7 della direttiva. L'art. 7 è rilevante dato che fornisce, inter alia, una pianificazione prospettica, ad ampio raggio territoriale, delle disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti nei siti idonei, al fine di evitare danni ambientali. Oltre alla mancata trasposizione dell'art. 7 della direttiva, l'Irlanda non ha concretamente messo in atto alcun piano che soddisfi le condizioni di cui all'art. 7 in relazione alle fosse settiche e agli altri sistemi di trattamento individuali.

trasporre le disposizioni di cui all'art. 8 della direttiva. L'art. 8 è rilevante in quanto dispone che i rifiuti siano eliminati in conformità alla direttiva. L'Irlanda omette anche di dare concreta attuazione all'art. 8, in quanto non assicura che le acque reflue domestiche siano eliminate conformemente alla direttiva.

trasporre le disposizioni di cui all'art. 9 della direttiva. L'art. 9 è rilevante in quanto prevede una formale autorizzazione preventiva, con riferimento a misure di protezione dell'ambiente, per un'operazione di smaltimento dei rifiuti. L'Irlanda non svolge concretamente simili controlli alle fosse settiche e agli altri sistemi di trattamento individuali e manca pertanto una concreta attuazione dell'art. 9.

trasporre le disposizioni di cui all'art. 10 della direttiva. La Commissione ritiene che lo smaltimento delle acque reflue mediante fosse settiche o altri sistemi individuali costituirà, in pratica, quasi sempre un'operazione di smistamento ai sensi della direttiva. Tuttavia, non è escluso che, in talune circostanze, il metodo di trattamento possa essere considerato un'operazione di recupero. Tale potrebbe essere il caso, ad esempio, del compostaggio a secco delle acque reflue domestiche con riferimento al loro successivo uso come fertilizzanti. Di conseguenza, la Commissione ha incluso l'art. 10 nel presente ricorso.

trasporre le disposizioni di cui all'art. 11 della direttiva. L'Irlanda non sostiene, ai sensi dell'art. 11, n. 3 o per altri motivi, di aver trasposto le disposizioni dell'art. 11 della direttiva, ma qualora essa facesse valere una pretesa in tal senso, la Commissione riterrebbe che tali regole, come messe in atto per le fosse settiche e gli altri sistemi di trattamento individuali, non costituiscano una trasposizione dell'art. 11, nn. 1 e 2 della direttiva. In particolare, le norme applicabili in Irlanda non assicurano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 della direttiva. Inoltre, manca un sistema di registrazione delle fosse settiche e degli altri sistemi di trattamento individuali.

trasporre le disposizioni di cui all'art. 12 della direttiva. L'art. 12 è rilevante in relazione alle fosse settiche ed agli altri sistemi di trattamento individuali in quanto, per funzionare efficacemente, tali sistemi necessitano che i fanghi siano rimossi e smaltiti periodicamente. Sebbene tale attività di rimozione e smaltimento veda la partecipazione di servizi professionali, questi ultimi non sono disciplinati dalla legge e dalla prassi irlandesi conformemente alla direttiva.

trasporre le disposizioni di cui all'art. 13 della direttiva. L'art. 13 è rilevante in quanto, senza appropriata manutenzione, anche le fosse settiche e gli altri sistemi di trattamento individuali, correttamente situati ed installati, possono dar luogo a malfunzionamenti e causare danni ambientali. È pertanto indispensabile un sistema di controlli. Lo studio di Lough Leane mostra che, oltre alla mancata trasposizione delle disposizioni di cui all'art. 13 della direttiva, l'Irlanda non ha rispettato tali disposizioni nella pratica in relazione alle fosse settiche ed agli altri sistemi di trattamento individuali.

trasporre le disposizioni di cui all'art. 14 della direttiva. L'art. 14 della direttiva è rilevante in termini di tenuta dei registri, la quale contribuisce ad assicurare che le fosse settiche e gli altri sistemi di trattamento individuali non diventino sovraccarichi e siano adeguatamente mantenuti. Lo studio di Lough Leane mostra che, oltre alla mancata trasposizione delle disposizioni di cui all'art. 14 della direttiva, l'Irlanda non ha rispettato tali disposizioni nella pratica in relazione alle fosse settiche ed agli altri sistemi di trattamento individuali.


(1)  GU L 194, pag. 39.

(2)  GU L 78, pag. 32.