21.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 158/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 21 aprile 2008 — Laszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, in Hadadi (Hadady)
(Causa C-168/08)
(2008/C 158/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Laszlo Hadadi (Hadady)
Convenuta: Csilla Marta Mesko, in Hadadi (Hadady)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 3, n. 1, lett. b), [del regolamento (CE) n. 2201/2003] (1) debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i coniugi possiedano, al tempo stesso, la nazionalità dello Stato del giudice adito e quella di un altro Stato membro dell'Unione europea, debba prevalere la nazionalità dello Stato del giudice adito. |
2) |
In caso di risposta negativa alla questione precedente, se tale disposizione debba essere quindi interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui i coniugi possiedano entrambi due nazionalità di due Stati membri, essa individui la nazionalità prevalente tra le due in questione. |
3) |
In caso di soluzione negativa alla questione precedente, se si debba ritenere che la detta disposizione consenta ai coniugi un'opzione supplementare, potendo essi adire, a loro scelta, l'uno o l'altro dei giudici dei due Stati membri di cui possiedano entrambi le rispettive nazionalità. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).