12.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 92/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 15 febbraio 2008 — Copad SA/1. Christian Dior couture SA, 2. Sig. Vincent Gladel, nella sua qualità di curatore della Société industrielle de lingerie (SIL), 3. Société industrielle de lingerie (SIL)
(Causa C-59/08)
(2008/C 92/37)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Copad SA
Convenuti: 1. Christian Dior couture SA, 2. Sig. Vincent Gladel, nella sua qualità di curatore della Société industrielle de lingerie (SIL), 3. Société industrielle de lingerie (SIL)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 8, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (1), debba essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può far valere i diritti conferiti da tale marchio nei confronti di un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza che vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo; |
2) |
Se l'art. 7, n. 1, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che l'immissione in commercio nello Spazio economico europeo di prodotti contrassegnati, da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza che vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo, è effettuata senza il consenso del titolare del marchio; |
3) |
In caso di risposta negativa, se il titolare può, invocando l'art. 7, n. 2, del testo stesso, far valere la detta disposizione al fine di impedire un'ulteriore commercializzazione dei prodotti. |