5.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/12 |
Impugnazione proposta il 13 febbraio 2008 dalla Gateway, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05, Gateway, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-57/08 P)
(2008/C 171/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gateway, Inc. (rappresentante: C. R. Jones, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fujitsu Siemens Computers GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05; |
— |
accogliere integralmente l'opposizione del ricorrente alla registrazione del marchio richiesto; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è incorso nei seguenti errori:
a) |
I termini «media gateway» e «gateway» possiedono un significato molto specifico sul mercato delle tecnologie dell'informazione, che indica particolari tipi di dispositivi per la conversione di un protocollo o formato in un altro. Tuttavia, il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato che quando il termine «gateway» è stato incorporato come elemento del marchio richiesto, esso serviva a designare caratteristiche descrittive di tutti i prodotti o servizi contraddistinti dalla specificazione controversa, mentre in effetti nessuno dei prodotti o servizi oggetto del marchio controverso figura tra i «media gateways» o i «gateways». |
b) |
Ha erroneamente definito il pubblico di riferimento, considerandolo costituito da consumatori che acquistano esclusivamente prodotti e servizi informatici, piuttosto che da consumatori di tutti i prodotti e servizi contraddistinti dalla specificazione controversa. |
c) |
Ha erroneamente dichiarato che i marchi in conflitto non siano visivamente, foneticamente o concettualmente simili. |
d) |
Ha erroneamente considerato che la questione della somiglianza rispetto a due marchi denominativi in conflitto dovrebbe dipendere dalla condizione che l'impressione generale visiva, fonetica o concettuale prodotta dal segno denominativo composto sia dominata dalla parte rappresentata dal marchio anteriore. |
e) |
Nell'effettuare una valutazione sulla somiglianza tra i marchi in conflitto, esso non ha dato sufficiente rilevanza al carattere distintivo del termine «gateway» come marchio anteriore del ricorrente per prodotti e servizi informatici all'interno del pubblico di riferimento. |
f) |
Non ha preso in sufficiente considerazione il fatto che i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, di per se stessi o in ragione della reputazione che possiedono, godono di più ampia protezione rispetto ai marchi che presentano un carattere distintivo minore. |
g) |
Ha erroneamente concluso che «gateway» non riveste un ruolo distintivo indipendente all'interno del marchio richiesto. |
h) |
Ha erroneamente dichiarato che la probabilità di confusione dovrebbe dipendere dalla condizione che l'impressione generale prodotta dal segno composto sia dominata dalla parte rappresentata dal marchio anteriore. |
i) |
Non ha correttamente valutato il probabile impatto visivo, concettuale e fonetico che il termine «gateway» avrebbe sul consumatore medio dei prodotti e servizi in questione quando è incorporato come elemento del marchio richiesto. |