5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/12


Impugnazione proposta il 13 febbraio 2008 dalla Gateway, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05, Gateway, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-57/08 P)

(2008/C 171/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gateway, Inc. (rappresentante: C. R. Jones, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fujitsu Siemens Computers GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05;

accogliere integralmente l'opposizione del ricorrente alla registrazione del marchio richiesto;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è incorso nei seguenti errori:

a)

I termini «media gateway» e «gateway» possiedono un significato molto specifico sul mercato delle tecnologie dell'informazione, che indica particolari tipi di dispositivi per la conversione di un protocollo o formato in un altro. Tuttavia, il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato che quando il termine «gateway» è stato incorporato come elemento del marchio richiesto, esso serviva a designare caratteristiche descrittive di tutti i prodotti o servizi contraddistinti dalla specificazione controversa, mentre in effetti nessuno dei prodotti o servizi oggetto del marchio controverso figura tra i «media gateways» o i «gateways».

b)

Ha erroneamente definito il pubblico di riferimento, considerandolo costituito da consumatori che acquistano esclusivamente prodotti e servizi informatici, piuttosto che da consumatori di tutti i prodotti e servizi contraddistinti dalla specificazione controversa.

c)

Ha erroneamente dichiarato che i marchi in conflitto non siano visivamente, foneticamente o concettualmente simili.

d)

Ha erroneamente considerato che la questione della somiglianza rispetto a due marchi denominativi in conflitto dovrebbe dipendere dalla condizione che l'impressione generale visiva, fonetica o concettuale prodotta dal segno denominativo composto sia dominata dalla parte rappresentata dal marchio anteriore.

e)

Nell'effettuare una valutazione sulla somiglianza tra i marchi in conflitto, esso non ha dato sufficiente rilevanza al carattere distintivo del termine «gateway» come marchio anteriore del ricorrente per prodotti e servizi informatici all'interno del pubblico di riferimento.

f)

Non ha preso in sufficiente considerazione il fatto che i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, di per se stessi o in ragione della reputazione che possiedono, godono di più ampia protezione rispetto ai marchi che presentano un carattere distintivo minore.

g)

Ha erroneamente concluso che «gateway» non riveste un ruolo distintivo indipendente all'interno del marchio richiesto.

h)

Ha erroneamente dichiarato che la probabilità di confusione dovrebbe dipendere dalla condizione che l'impressione generale prodotta dal segno composto sia dominata dalla parte rappresentata dal marchio anteriore.

i)

Non ha correttamente valutato il probabile impatto visivo, concettuale e fonetico che il termine «gateway» avrebbe sul consumatore medio dei prodotti e servizi in questione quando è incorporato come elemento del marchio richiesto.