12.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 92/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgao de lo Mercantil n. 1 de Alicante (Spagna) il 28 gennaio 2008 — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo S.L. e Acierta Product & Position S.A.

(Causa C-32/08)

(2008/C 92/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante

Parti

Ricorrente: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Convenute: Cul de Sac Espacio Creativo S.L. e Acierta Product & Position S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 14, n. 3, dell'RDMC [regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari (1)] debba essere interpretato nel senso che contempla solo i disegni e modelli comunitari realizzati nell'ambito di un rapporto di lavoro che presenta i caratteri della dipendenza e della subordinazione e in cui il creatore-autore è vincolato da un contratto soggetto alla normativa in materia di lavoro, o

2)

se i termini «dipendente» e «datore di lavoro» di cui all'art. 14, n. 3, dell'RDMC debbano essere interpretati estensivamente nel senso che includono ipotesi diverse dal rapporto di lavoro, come quelle nelle quali una persona (l'autore) si impegni, in forza di un contratto di diritto civile o commerciale (e quindi senza che sussistano dipendenza, subordinazione e stabilità), ad eseguire un disegno/modello (disegno) per un'altra persona dietro pagamento di un prezzo determinato e, di conseguenza, si debba ritenere che la titolarità di detto disegno/modello spetti alla persona che lo ha commissionato, salvo che nel contratto sia diversamente stabilito.

3)

Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo, in quanto i disegni/modelli creati nell'ambito di un rapporto di lavoro e i disegni/modelli creati nell'ambito di un rapporto di diversa natura costituiscono elementi di fatto diversi,

a)

se si debba applicare la regola generale di cui all'art. 14, n. 1, dell'RDMC e pertanto si debba ritenere che la loro titolarità spetti all'autore, salvo che le parti abbiano stabilito diversamente nel contratto, o

b)

il tribunale dei disegni comunitari debba tenere conto della normativa nazionale relativa ai disegni e modelli per effetto del rinvio di cui all'art. 88, n. 2, dell'RDMC.

4)

Qualora occorra fare riferimento alla normativa nazionale, e nel caso in cui quest'ultima equipari (come avviene nel diritto spagnolo) i disegni/modelli creati nell'ambito di un rapporto di lavoro (la cui titolarità spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario) ai disegni/modelli creati su commissione (la cui titolarità spetta al committente, salvo patto contrario), se la normativa nazionale sia applicabile nel caso di specie.

5)

In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se tale soluzione (titolarità spettante al committente, salvo patto contrario) non sia in contrasto con la soluzione negativa della seconda questione.


(1)  GU 2002, L 3, pag. 1.