8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 4 gennaio 2008 — Infopaq International A/S/Danske Dagblade Forening

(Causa C-5/08)

(2008/C 64/41)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Infopaq International A/S.

Convenuta: Danske Dagblade Forening.

Questioni pregiudiziali

i)

Se la memorizzazione e la successiva stampa di un testo estratto da un articolo di un giornale consistente in una parola di ricerca e nelle cinque parole ad essa precedenti e ad essa successive possono essere considerate atti di riproduzione protetti (v. art. 2 della direttiva Infosoc (1)).

ii)

Se il contesto nel quale avvengono atti temporanei di riproduzione rilevi per stabilire se essi possono essere considerati «transitori» (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc).

iii)

Se un atto temporaneo di riproduzione possa essere considerato «transitorio» quando la riproduzione viene effettuata, ad esempio, mediante la creazione di un documento testuale sulla base di un documento costituito da un'immagine o mediante la ricerca di sequenze di testi in base ad un documento testuale.

iv)

Se un atto temporaneo di riproduzione possa essere considerato «transitorio» quando viene memorizzata parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testi composti da undici parole.

v)

Se un atto temporaneo di riproduzione possa essere considerato «transitorio» quando viene stampata parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti testuali di undici parole.

vi)

Se la fase del procedimento tecnologico nella quale avvengono atti di riproduzione temporanea rilevi per stabilire se essi costituiscano «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc).

vii)

Se atti di riproduzione temporanea possano essere «una parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» se essi consistono nello «scanning» manuale di interi articoli di giornale nel corso del quale questi ultimi vengono trasformati da un supporto stampato in un supporto digitale.

viii)

Se atti di riproduzione temporanea costituiscano «una parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» quando essi consistono in una stampa di una parte della riproduzione, comprendente uno o più estratti testuali composti da undici parole.

ix)

Se l'utilizzo legittimo (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc) comprenda qualsiasi forma di uso che non richiede il consenso del titolare del diritto d'autore.

x)

Se l'utilizzo legittimo (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc) comprenda lo «scanning» effettuato da un'impresa di interi articoli di giornali, la seguente elaborazione della riproduzione e la memorizzazione e la possibile stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testi di undici parole, per uso nella redazione di sommari di detta impresa, anche qualora il titolare del diritto non ha acconsentito a detti atti.

xi)

Quali criteri debbono essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione temporanea abbiano «rilievo economico proprio» (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc), qualora siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

xii)

Se i benefici in termini di efficienza dell'utente provenienti da atti di riproduzione temporanea possono essere considerati per stabilire se gli atti abbiano «rilievo economico proprio» (v. art. 5, n. 1, della direttiva Infosoc).

xiii)

Se lo «scanning» effettuato da parte di un'impresa di interi articoli di giornale, la successiva elaborazione della riproduzione, la memorizzazione e la possibile stampa di una parte della riproduzione, consistenti in uno o più estratti di testi di undici parole, senza il consenso del titolare del diritto, possano essere considerati «determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale» degli articoli di giornale e «non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare» (v. art. 5, n. 5, della direttiva Infosoc).


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29/CE, 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societàdell'informazione (GU L 167, pag. 10).