Parole chiave
Massima

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1. Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità

(Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, primo comma, 113, n. 2, e 118)

2. Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

3. Impugnazione — Motivi di ricorso — Obbligo per il Tribunale di riconoscere d’ufficio un risarcimento — Questione di diritto — Ricevibilità

4. Funzionari — Ricorso — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto — Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

5. Funzionari — Ricorso — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione convenuta al risarcimento

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

6. Procedura — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Criteri di valutazione — Conseguenze

(Artt. 268 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 1)

Massima

1. Il combinato disposto degli artt. 42, n. 2, primo comma, e 118 del regolamento di procedura della Corte, in forza del quale non è consentito sollevare nuovi motivi in sede di impugnazione, mira, conformemente a quanto previsto dall’art. 113, n. 2, del citato regolamento di procedura, a evitare che si addivenga in sede di impugnazione ad una modifica dell’oggetto della controversia rispetto a quello sottoposto al Tribunale.

(v. punti 23-24)

2. L’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia e la motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

(v. punto 30)

3. La questione se il Tribunale sia obbligato a riconoscere al ricorrente, d’ufficio, un risarcimento integra una questione di diritto che può costituire oggetto d’impugnazione e la cui ricevibilità non può essere fatta dipendere dal fatto che, in primo grado, quest’ultimo abbia sollevato una pretesa risarcitoria. Infatti, una tale censura, che consiste sostanzialmente nel contestare al Tribunale di aver travisato il proprio ambito di competenza, non può essere sollevata, per sua propria natura, in un procedimento di primo grado.

(v. punti 41-42)

4. L’art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto conferisce al Tribunale, quando giudica controversie di carattere pecuniario, una competenza anche di merito, nell’ambito della quale può, se necessario, condannare d’ufficio la convenuta a versare un risarcimento per il danno causato dal suo illecito e, in tal caso, tenuto conto delle circostanze, può valutare equitativamente il danno.

Costituiscono in particolare «controversie di carattere pecuniario» ai sensi di tale disposizione i ricorsi per responsabilità proposti dagli agenti contro un’istituzione, nonché tutti quelli che mirano ad ottenere da un’istituzione il pagamento a un agente di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza dello Statuto o di un altro atto che disciplina il loro rapporto di lavoro.

Anche un ricorso proposto da un funzionario per chiedere l’annullamento di una decisione che incide sulla sua posizione statutaria può dare luogo ad una controversia di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto.

In particolare, il ricorso con cui il funzionario chiede il riesame giudiziale del proprio inquadramento fa assumere alla controversia carattere pecuniario, atteso che la decisione di inquadramento dell’autorità che ha il potere di nomina non incide solo sulla carriera dell’interessato e sulla sua posizione all’interno della gerarchia, bensì si ripercuote direttamente sulle sue spettanze economiche e, in particolare, sull’ammontare della sua retribuzione ai sensi dello Statuto.

(v. punti 44-47)

5. La competenza anche di merito attribuita al giudice dell’Unione europea dall’art. 91, n. 1, dello Statuto gli affida il compito di risolvere esaustivamente le controversie ad esso sottoposte. Tale competenza mira in particolare a consentire ai giudici dell’Unione di assicurare l’effetto utile delle sentenze di annullamento da loro pronunciate nelle cause di funzione pubblica, di modo che, laddove l’annullamento di una decisione illegittima dell’autorità che ha il potere di nomina non sia sufficiente per attuare i diritti del funzionario interessato o per tutelarne efficacemente gli interessi, il giudice dell’Unione può, d’ufficio, accordare a questi un indennizzo.

Peraltro, la competenza anche di merito consente parimenti ai giudici dell’Unione di condannare d’ufficio la parte convenuta a risarcire il danno causato dal suo illecito anche qualora essi non pronuncino l’annullamento della decisione impugnata.

(v. punti 49-51)

6. Sebbene il mancato rispetto, da parte del Tribunale, di un termine ragionevole del procedimento possa dar luogo, ove accertato, ad una domanda di risarcimento in forza di un ricorso presentato contro l’Unione europea sulla base del combinato disposto degli artt. 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE, l’art. 113, n. 1, del regolamento di procedura della Corte dispone che, nell’ambito dell’impugnazione, le conclusioni del ricorrente debbono avere per oggetto l’annullamento, totale o parziale, della sentenza del Tribunale e, se del caso, l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado.

Di conseguenza, in mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del procedimento abbia influito sulla soluzione della controversia, il motivo secondo cui la durata del procedimento dinanzi al Tribunale ha superato i limiti della ragionevolezza non può, in via generale, condurre all’annullamento della sentenza pronunciata da quest’ultimo e deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

(v. punti 56-57)