Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 luglio 2009 – Commissione / Belgio
(causa C‑574/08)
«Mercato interno – Libera circolazione dei capitali – Lotta contro la frode e il riciclaggio di denaro»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato(Art. 226 CE) (v. punto 9)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29). |
Dispositivo
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1) |
Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. |
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2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |