SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 giugno 2010 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 95/59/CE – Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati – Art. 9, n. 1 – Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti – Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette – Giustificazione – Tutela della sanità pubblica»

Nella causa C‑571/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 dicembre 2008,

Commissione europea, rappresentata dal sig. W. Mölls e dalla sig.ra L. Pignataro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata inizialmente dalla sig.ra I. Bruni, successivamente dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agenti, assistite dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per ottenere l’omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE (GU L 46, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva 95/59»).

2        Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 23 novembre 2009 e alla luce dell’entrata in vigore, il 29 luglio 2009, dell’art. 35 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008 (Supplemento ordinario alla GURI n. 161 del 14 luglio 2009), che riduce da 120 giorni a 90 giorni il termine per ottenere l’omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, la Commissione ha annunciato di mantenere il proprio ricorso solo per quanto concerne la prima censura, relativa all’imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette, e di desistere dalla seconda censura, vertente sulla durata del termine necessario per ottenere l’omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        Il secondo, il terzo e il settimo ‘considerando’ della direttiva 95/59 sono così formulati:

«(2)  considerando che obiettivo del Trattato [CE] è di instaurare una unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nella Comunità;

(3)       considerando che l’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, per tal via, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri;

(…)

(7)       considerando che le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati».

4        Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva:

«Sono considerati tabacchi lavorati:

a)       le sigarette;

b)       i sigari e i sigaretti;

c)       il tabacco da fumo:

–        il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette,

–        gli altri tabacchi da fumo,

quali definiti agli articoli da 3 a 7».

5        L’art. 8 della direttiva 95/59 così dispone:

«1.       Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un’accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

2.       L’aliquota dell’accisa proporzionale e l’importo dell’accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

(…)».

6        Ai sensi dell’art. 9, n. 1, di tale direttiva:

«Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.

La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all’applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria».

7        L’art. 16 della citata direttiva così dispone:

«1.       L’importo dell’accisa specifica è stabilito con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1978.

2.       L’elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 5% né superiore al 55% dell’onere fiscale totale risultante dall’importo cumulativo dell’accisa proporzionale, dell’accisa specifica e dell’imposta sul volume d’affari, riscosse su dette sigarette.

(…)

5.       Gli Stati membri possono applicare un’accisa minima alle sigarette vendute ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita al minuto delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, a condizione che tale accisa non superi l’importo dell’accisa gravante sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta».

8        Il settimo ‘considerando’ della direttiva 2002/10 così recita:

«A norma del Trattato, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Sia le sigarette che il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette sono dannosi per la salute dei consumatori. Gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei tabacchi, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Per tale motivo è necessario avvicinare gradualmente le aliquote minime applicabili al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelle applicabili alle sigarette».

9        La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 5 dicembre 2003, 2003/117/CE (GU L 333, pag. 49), stabilisce l’aliquota minima dell’accisa globale gravante sulle sigarette.

 La normativa nazionale

10      Ai sensi dell’art. 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (Supplemento ordinario alla GURI n. 306 del 31 dicembre 2004):

«Per il perseguimento di obbiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Ministero della Salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati».

11      In applicazione di tale disposizione e mediante il decreto 25 luglio 2005, recante disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2005, pag. 33; in prosieguo: il «decreto»), entrato in vigore il 1° agosto 2005, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito un prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.

12      L’art. l del decreto dispone quanto segue:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è introdotto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette al di sotto del quale è vietata la commercializzazione dei prodotti».

13      L’art. 2 del decreto così recita:

«Il prezzo minimo di vendita è individuato in una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio di tutte le sigarette inscritte nella tariffa ed effettivamente commercializzate.

Il valore assoluto del prezzo minimo non può essere superiore al prezzo registrato dalla sigaretta più venduta, così come individuata ai sensi del secondo comma dell’art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni».

14      Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette è fissato nella percentuale del 92,11 per cento del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel semestre l° gennaio - 30 giugno 2005, corrispondente, in valore assoluto, a 150 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3 euro al pacchetto da venti sigarette e di l,50 euro al pacchetto da 10 sigarette».

15      L’art. 5 del medesimo decreto dispone quanto segue:

«È fatto obbligo ai rivenditori di generi di monopolio di vendere al prezzo minimo fissato dal precedente art. 4 le sigarette che, all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto, sono inscritte nella tariffa di vendita al pubblico ad un prezzo inferiore a 3,00 euro al pacchetto da venti sigarette e l,50 euro al pacchetto da dieci sigarette».

16      Con decreto 4 aprile 2007, recante determinazione del prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2007, pag. 16), applicabile dal 1° marzo 2008, data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato complementare indirizzato dalla Commissione alla Repubblica italiana, il prezzo minimo del pacchetto da venti sigarette è stato portato ad EUR 3,40.

 Fase precontenziosa del procedimento

17      La Commissione, ritenendo che le disposizioni della normativa italiana che prevedono la fissazione di un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette e un termine di 120 giorni per ottenere l’omologazione di una modifica del prezzo dei tabacchi lavorati fossero incompatibili con l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59/CE, ha inviato alla Repubblica italiana, in data 10 aprile 2006, una lettera di diffida. La Commissione, non ritenendo soddisfacente la risposta fornita il 4 agosto 2006 da tale Stato membro, ha inviato a quest’ultimo un parere motivato in data 29 giugno 2007 e, in data 1° febbraio 2008, un parere motivato complementare destinato a correggere un mero errore materiale nel dispositivo del citato parere motivato.

18      Non avendo considerato soddisfacenti le risposte fornite in data 24 agosto 2007 e 20 marzo 2008 dalle autorità italiane, tese a far valere la legittimità della fissazione dei prezzi minimi per la vendita al minuto delle sigarette sulla base di considerazioni di tutela della sanità pubblica, la Commissione ha proposto alla Corte il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

19      Secondo la Commissione, l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 sancisce il principio secondo cui i produttori e gli importatori sono liberi di fissare i prezzi massimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati. Orbene, la normativa italiana in questione, instaurando un regime di prezzi minimi di vendita al minuto delle sigarette, vieterebbe ai produttori e agli importatori di fissare liberamente il prezzo massimo di vendita al minuto di tali prodotti, non potendo questo, in alcun caso, essere inferiore al prezzo minimo imposto dal decreto. La normativa in questione sarebbe pertanto contraria a tale disposizione della direttiva 95/59.

20      Una simile normativa inciderebbe, per un verso, sulla concorrenza, allineando ai prezzi più elevati i prezzi di vendita al minuto delle sigarette che si situano nella parte inferiore della forcella di prezzi e, per altro verso, sul commercio tra gli Stati membri, rallentando le importazioni dei prodotti il cui prezzo al netto di imposte è inferiore a quello di altri prodotti analoghi, contrariamente alla direttiva 95/59 che si basa sull’accisa e che evita gli effetti nefasti dei prezzi minimi sulla concorrenza e sul mercato interno, pur evitando di tutelare i profitti dei produttori di tabacchi lavorati.

21      A tal proposito, la Commissione afferma in primo luogo, basandosi sulla sentenza 19 ottobre 2000, causa C‑216/98, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑8921), che le considerazioni attinenti alla tutela della sanità pubblica non possono giustificare l’inosservanza dell’art. 9 della direttiva 95/59, senza che tale constatazione possa essere smentita da un qualsivoglia testo successivamente adottato, sia che si tratti della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta contro il tabagismo, sottoscritta a Ginevra il 21 maggio 2003 e approvata con decisione del Consiglio 2 giugno 2004, 2004/513/CE (GU L 213, pag. 8; in prosieguo: la «convenzione OMS»), della raccomandazione del Consiglio 2 dicembre 2002, 2003/54/CE, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (GU 2003, L 22, pag. 31), segnatamente del punto 7 della medesima, o che si tratti, ancora, del documento di consultazione sulla struttura e sui tassi d’accisa applicabili alle sigarette e agli altri tabacchi lavorati redatto dalla Commissione nel 2007 (in prosieguo: il «documento di consultazione»).

22      In secondo luogo, la Commissione esclude che l’art. 30 CE possa giustificare l’inosservanza dell’art. 9 della direttiva 95/59 e respinge qualsiasi lettura in senso contrario che potrebbe svolgersi della citata sentenza Commissione/Grecia.

23      In tal senso, essa rileva anzitutto che le considerazioni attinenti alla tutela della sanità pubblica non sono assolutamente estranee alla direttiva 95/59 e che il legislatore comunitario le ha debitamente prese in considerazione in sede di adozione della direttiva stessa nonché dei testi ad essa collegati. A tal proposito, il fatto che la base giuridica e la finalità della direttiva in parola abbiano natura fiscale non significherebbe che tali considerazioni non siano state svolte in occasione della sua adozione, il che sarebbe stato confermato dalla Corte nelle sentenze Commissione/Grecia, citata, e 5 ottobre 2006, causa C‑140/05, Valeško (Racc. pag. I‑10025).

24      La Commissione deduce inoltre che la direttiva 95/59 mira a garantire non solo la libera circolazione delle merci, ma anche una sana concorrenza, il che escluderebbe la possibilità di considerare l’art. 9 della direttiva 95/59 come una parafrasi dell’art. 28 CE e quindi la possibilità di applicare le giustificazioni enunciate dall’art. 30 CE.

25      Infine, in subordine, la Commissione sostiene che la direttiva 95/59 ha compiuto un’armonizzazione esaustiva della materia di cui trattasi, privando così l’art. 30 CE di una delle sue condizioni di applicazione ai sensi della sentenza 14 settembre 2006, cause riunite C‑158/04 e C‑159/04, Alfa Vita Vassilopoulos e Carrefour-Marinopoulos (Racc. pag. I‑8135).

26      In terzo luogo, la Commissione ritiene che la politica fiscale posta in essere dalla direttiva 95/59 rappresenti uno strumento efficace e sufficiente per conseguire l’obiettivo di tutela della sanità pubblica, rinviando in tal senso alla citata sentenza Valeško. Pertanto, non sarebbe corretto affermare che il prelievo fiscale non consente di raggiungere gli obiettivi di tutela della sanità pubblica e che sarebbe perciò necessario ricorrere a un regime di prezzi minimi.

27      Nell’esaminare la situazione specifica della Repubblica italiana, la Commissione ammette che la lotta alla vendita delle sigarette a basso prezzo non può attuarsi, segnatamente, con l’aumento dell’accisa minima, in quanto ciò condurrebbe detto Stato membro ad oltrepassare il limite stabilito dall’art. 16, n. 5, della direttiva 95/59. Tuttavia, detto Stato membro non potrebbe imputare all’art. 9 della direttiva medesima le conseguenze derivanti dalle scelte da esso compiute in sede di attuazione della stessa, vale a dire il fatto di privilegiare le accise proporzionali a scapito delle accise specifiche, scelta che conduce ad una tassazione inferiore delle sigarette a basso prezzo. In tal modo, la Repubblica italiana non trarrebbe alcun profitto dalla flessibilità offerta dalla legislazione dell’Unione al fine di limitare la progressione delle imposte, che consente di agire più specificamente su prodotti economici attenuando gli effetti di un aumento delle imposte sulle sigarette aventi un prezzo più elevato.

28      La Repubblica italiana contesta l’inadempimento addebitatole sostenendo che l’art. 9, n. 1, di tale direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di imporre un prezzo minimo di vendita per ragioni collegate alla tutela della sanità pubblica, posto che l’unico limite all’ambito di intervento degli Stati medesimi è quello fissato, in proposito, dall’art. 30 CE.

29      A sostegno della propria tesi la Repubblica italiana osserva che, tenuto conto segnatamente della sua base giuridica, vale a dire l’art. 99 del Trattato CE (divenuto art. 93 CE), la direttiva 95/59 rappresenta una disciplina di natura esclusivamente fiscale, cui è totalmente estraneo l’obiettivo di tutela della sanità pubblica. Pertanto, l’art. 9, n. 1, della direttiva stessa non potrebbe in alcun modo essere considerato come ostativo all’adozione di misure che fissano prezzi minimi di vendita delle sigarette e che mirano alla tutela della sanità pubblica ai sensi dell’art. 30 CE, il che sarebbe confermato dalla citata sentenza Commissione/Grecia.

30      Per dimostrare la conformità della normativa italiana di cui trattasi all’art. 30 CE, la Repubblica italiana sottolinea anzitutto che la direttiva 95/59 non ha proceduto ad un’armonizzazione totale della materia in questione, lasciandole in tal modo la scelta in merito al livello al quale essa intende garantire la tutela della sanità pubblica nonché in merito alle modalità attraverso le quali tale livello deve essere raggiunto, nel rispetto del principio di proporzionalità.

31      A quest’ultimo proposito, la Repubblica italiana rileva inoltre che la fissazione di un prezzo minimo di vendita applicabile indistintamente a tutte le sigarette rappresenta la misura meno restrittiva al fine di eliminare dal mercato le sigarette a basso prezzo e deve altresì essere considerata come il meccanismo meno restrittivo per il commercio tra gli Stati membri. In tal senso, essa aggiunge che l’efficacia delle misure relative ai prezzi sarebbe stata riconosciuta dalla convenzione OMS, dalla raccomandazione 2003/54 nonché dalla Commissione stessa nell’ambito del documento di consultazione. 

32      La Repubblica italiana deduce inoltre che, considerata la struttura del sistema italiano delle accise, in cui il livello dell’accisa minima ha raggiunto il limite massimo autorizzato dalla direttiva 95/59, e considerata inoltre la struttura del mercato italiano delle sigarette, dominato dalle sigarette a basso prezzo, il ricorso al meccanismo previsto da tale direttiva risulta impraticabile. Qualsiasi aumento del prezzo di vendita delle sigarette meno care avrebbe come conseguenza un aumento importante del prezzo di tutte le sigarette, fonte di inflazione, nonché un aumento dei traffici illeciti. Orbene, le autorità italiane non dovrebbero essere costrette a compiere una scelta siffatta.

33      Infine, la Repubblica italiana rileva che la normativa in questione rappresenta uno strumento nettamente più adeguato ai fini del conseguimento dell’obiettivo di tutela della sanità pubblica rispetto alla direttiva 95/59, poiché tale normativa, per un verso, presenta minori rischi di effetti secondari e, per altro verso, garantisce un livello più elevato di concorrenza tra gli operatori sul mercato in questione.

34      La Repubblica italiana ne conclude che la normativa controversa non comporta restrizioni che eccedono quanto necessario per conseguire detto obiettivo di tutela della sanità pubblica.

 Giudizio della Corte

35      Si deve preliminarmente rilevare che dal terzo ‘considerando’ della direttiva 95/59 emerge che essa si inserisce nel contesto di una politica di armonizzazione delle strutture dell’accisa dei tabacchi lavorati che mira ad evitare che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo sia falsata e che, per tal via, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri (v. sentenze 4 marzo 2010, causa C‑197/08, Commissione/Francia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33; causa C‑198/08, Commissione/Austria, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, e causa C‑221/08, Commissione/Irlanda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).

36      A tal proposito, l’art. 8, n. 1, della citata direttiva dispone che le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi siano soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un’accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto (v., in particolare, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

37      Emerge inoltre dal settimo ‘considerando’ della direttiva 95/59 che le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati (v., in particolare, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 35).

38      A tal proposito, l’art. 9, n. 1, della medesima direttiva prevede che i produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi, stabiliscano liberamente il prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti, al fine di garantire il libero gioco della concorrenza nei loro rapporti (sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 20). Tale disposizione mira a garantire che la determinazione della base imponibile dell’accisa proporzionale sui prodotti del tabacco, vale a dire il prezzo massimo di vendita al minuto di tali prodotti, sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri. Essa mira altresì a tutelare la libertà degli operatori sopracitati, che consente loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori (v., in particolare, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 36).

39      Orbene, l’imposizione di un prezzo minimo di vendita al minuto ad opera delle autorità pubbliche fa sì che il prezzo massimo di vendita al minuto stabilito dai produttori e dagli importatori non possa essere in alcun caso inferiore a tale prezzo minimo obbligatorio. Una normativa che impone un siffatto prezzo minimo è quindi idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni concorrenziali, impedendo a taluni di questi produttori o importatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori per proporre più allettanti prezzi di vendita al minuto (v., in particolare, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 37).

40      Di conseguenza, un sistema di prezzi minimi di vendita al minuto dei prodotti del tabacco lavorato non può essere considerato compatibile con l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, ove non sia strutturato in modo tale da escludere, in ogni caso, che risulti pregiudicato il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti siffatti, da prezzi di costo inferiori e che, pertanto, si produca una distorsione della concorrenza (v., in particolare, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 38).

41      È alla luce di questi principi che occorre esaminare la normativa nazionale su cui verte il presente ricorso.

42      Tale normativa impone ai produttori e agli importatori attivi sul mercato italiano un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette, sotto forma di una percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ed effettivamente commercializzate.

43      Il regime istituito con la citata normativa non consente di escludere, in ogni caso, che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale che potrebbe risultare, per taluni produttori o importatori di prodotti del tabacco, da prezzi di costo inferiori. Al contrario, come rilevato dalla Commissione, senza essere smentita sul punto dalla Repubblica italiana, una siffatta normativa, allineando ai prezzi più elevati i prezzi di vendita al minuto delle sigarette che si situano nella parte inferiore della forcella di prezzi, tende a neutralizzare le differenze di prezzo tra i vari prodotti.

44      Detto regime pregiudica quindi la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il loro prezzo massimo di vendita al minuto, libertà garantita dall’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/59.

45      Tale constatazione non può essere smentita dagli argomenti della Repubblica italiana secondo cui detto regime sarebbe conforme alla convenzione OMS, alla raccomandazione 2003/54 o ancora al documento di consultazione.  In ordine a tali documenti, infatti, la Corte ha precisato che il primo di essi non impone alcun obbligo concreto in merito alla politica dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco e che il secondo si limita ad esprimere l’idea secondo cui i prezzi elevati dei prodotti del tabacco hanno l’effetto di scoraggiarne il consumo, oltre ad essere privo di forza vincolante (v. in tal senso, segnatamente, la sentenza Commissione/Francia, cit., punti 45 e 46). Quanto all’ultimo di detti documenti, basti rilevare che anch’esso è privo di forza vincolante.

46      In ogni caso, come emerge dal punto 36 di questa sentenza, la direttiva 95/59 non osta ad una politica dei prezzi qualora la stessa non contrasti con gli obiettivi della direttiva stessa, segnatamente con l’obiettivo di escludere una distorsione della concorrenza delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo.

47      Quanto all’argomento della Repubblica italiana secondo cui il regime di prezzi minimi di cui trattasi sarebbe giustificato dall’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone di cui all’art. 30 CE, deve rilevarsi che detta disposizione non può essere intesa nel senso che consente ad una normativa nazionale di discostarsi da un obbligo espressamente sancito da una disposizione di una direttiva, ma deve intendersi nel senso che essa può essere invocata esclusivamente allo scopo di giustificare una restrizione agli artt. 28 CE e 29 CE (v. in tal senso, segnatamente, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nella fattispecie la Commissione non ha dedotto alcuna violazione di queste ultime disposizioni.

48      Ciononostante, la direttiva 95/59 non impedisce alla Repubblica italiana di continuare la lotta al tabagismo, che si inserisce nell’obiettivo di tutela della sanità pubblica.

49      Del pari, non può sostenersi che tale obiettivo non sia preso in considerazione nell’ambito di tale direttiva in quanto la stessa è stata adottata sulla base dell’art. 93 CE.

50      Infatti, come rammentato dal settimo ‘considerando’ della direttiva 2002/10, ultimo atto modificativo della direttiva 95/59 nella sua versione iniziale, il cui art. 9 è tuttavia rimasto invariato, il Trattato, e in particolare l’art. 152, n. 1, primo comma, CE, esige che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità debba essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana (v., in particolare, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 51).

51       Questo stesso ‘considerando’ precisa altresì che il livello di imposizione fiscale è un elemento fondamentale del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei consumatori. Del pari, la Corte ha già stabilito che, per i prodotti del tabacco, la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo di tali prodotti e, pertanto, di tutela della sanità pubblica (sentenza Valeško, cit., punto 58) e che l’obiettivo di garantire che i prezzi di tali prodotti siano fissati a livelli elevati può essere adeguatamente perseguito mediante l’aumento dell’imposizione fiscale su tali prodotti, dal momento che gli aumenti dei diritti di accisa devono prima o poi tradursi in un aumento dei prezzi di vendita al minuto, senza con ciò compromettere la libertà di determinazione del prezzo (v., in particolare, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 52).

52      Inoltre, qualora gli Stati membri desiderino eliminare definitivamente qualsiasi possibilità per i produttori o gli importatori di assorbire, anche temporaneamente, l’impatto delle imposte sul prezzo di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, vendendoli in perdita, tali Stati hanno segnatamente la possibilità, pur consentendo così ai detti produttori e importatori di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale derivante da eventuali prezzi di costo inferiori, di vietare la vendita dei prodotti del tabacco lavorato a un prezzo inferiore alla somma del prezzo di costo e di tutte le imposte (v., in particolare, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

53      Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte emerge che il ricorso della Commissione deve essere accolto.

54      Si deve pertanto dichiarare che, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59.

 Sulle spese

55      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.