Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 – SLG Carbon / Commissione

(causa C‑564/08 P)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE – Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Fatturato e quota di mercato pertinenti – Valore del consumo “vincolato” – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità»

1.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità – Impugnazione di una sentenza del Tribunale in materia di concorrenza) (v. punti 22-23, 25, 31)

2.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fatturato preso in considerazione – Valore delle forniture interne all'impresa – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punto 30)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Ripartizione delle imprese interessate in categorie aventi un punto di partenza specifico – Ammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A)] (v. punti 43, 45, 49, 56)

4.                     Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa – Esclusione – Controllo limitato alla verifica della presa in considerazione da parte del Tribunale dei fattori essenziali di valutazione della gravità dell’infrazione e del complesso degli argomenti dedotti contro l’ammenda inflitta (v. punti 58-59)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T‑68/04, SGL Carbon/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE concernente un’intesa sul mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche, o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente – Mancata presa in considerazione dell’argomento della ricorrente, qualificato come motivo nuovo irricevibile, relativo all’inclusione del valore del consumo vincolato nel calcolo del fatturato e della quota di mercato delle imprese interessate – Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La SGL Carbon AG è condannata alle spese.