Causa C-526/08

Commissione europea

contro

Granducato di Lussemburgo

«Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità — Ne bis in idem — Autorità di cosa giudicata — Artt. 226 CE e 228 CE — Art. 29 del regolamento di procedura — Lingua processuale — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Difformità delle misure nazionali rispetto alle norme disciplinanti i tempi, le condizioni e le tecniche di applicazione dei fertilizzanti ai terreni — Capacità minima di immagazzinamento dei liquami — Divieto di applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida — Tecniche idonee a garantire un’applicazione uniforme ed efficace dei concimi»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 28 gennaio 2010   I - 6154

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010   I - 6180

Massime della sentenza

  1. Procedura – Regime linguistico – Produzione di atti o di documenti in una lingua diversa dalla lingua processuale – Presupposti per la ricevibilità

    [Regolamento di procedura della Corte, art. 29, nn. 2, lett. a), e 3]

  2. Procedura – Autorità di cosa giudicata – Portata

  3. Ambiente – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Direttiva 91/676

    (Direttiva del Consiglio 91/676, artt. 4 e 5, allegato II, parte A, punti 1, 2, 5 e 6, e allegato III, n. 1, punti 1 e 2)

  1.  Ai sensi dell’art. 29, nn. 2, lett. a), e 3, primo e secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, le memorie difensive e i relativi allegati devono essere depositati nella lingua processuale. I documenti redatti in una lingua diversa devono dunque essere accompagnati da una traduzione nella lingua processuale.

    Tuttavia, a norma dell’art. 29, n. 3, terzo comma, di detto regolamento, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Inoltre, la Corte può in qualunque momento ordinare, d’ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale.

    Pertanto, non vi è luogo per un’esclusione dal fascicolo di due allegati prodotti in una lingua diversa da quella processuale al momento della presentazione del ricorso, i cui passaggi pertinenti siano stati tradotti e ripresi nell’atto introduttivo del giudizio e la cui traduzione nella lingua processuale sia stata presentata in un momento successivo conformemente alla richiesta in tal senso da parte della cancelleria della Corte.

    (v. punti 16-17, 19-20)

  2.  Il principio dell’autorità di cosa giudicata è applicabile ai procedimenti per inadempimento. Tuttavia, l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi. Nell’ambito di un procedimento per inadempimento instaurato contro uno Stato membro, l’autorità di cosa giudicata non può essere validamente eccepita da tale Stato sulla scorta di una sentenza precedente nel caso in cui non esista in sostanza un’identità di fatto e di diritto tra le due controversie decise, e ciò tenendo conto del contenuto degli addebiti sollevati dalla Commissione.

    (v. punti 27, 34)

  3.  Uno Stato membro il quale: non preveda, nella propria normativa nazionale, periodi di divieto di spargimento di qualsiasi tipo di fertilizzante, compresi i concimi chimici; disponga che la propria normativa nazionale relativa ai periodi durante i quali è vietato lo spargimento di alcuni tipi di fertilizzanti non si applica ai prati; conceda un potere discrezionale ai ministri competenti di derogare ai periodi di divieto di spargimento, in caso di situazione climatica eccezionale o di eventi straordinari che colpiscano un’azienda agricola; non preveda, per quanto riguarda gli impianti esistenti destinati allo stoccaggio degli effluenti di allevamento non sottoposti ad ammodernamento, norme riguardanti la capacità delle vasche destinate allo stoccaggio di tali effluenti, né la necessità che tale capacità superi quella indispensabile durante il più lungo dei periodi di divieto di spargimento nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all’effettiva capacità d’immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all’ambiente; vieti, sui suoli in pendenza ripida, soltanto lo spargimento dei concimi organici, senza includere in tale divieto i concimi chimici, e ometta di dettare norme riguardanti le modalità di spargimento dei concimi chimici e degli effluenti di allevamento, comprese percentuali e uniformità di tale applicazione, in modo da mantenere le dispersioni di nutrienti nell’acqua ad un livello accettabile, viola gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva 91/676, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, letti in combinato disposto con gli allegati II, parte A, punti 1, 2, 5 e 6, e III, n. 1, punti 1 e 2, della medesima direttiva.

    (v. punti 54-55, 58, 60, 62-66, 68, 70-71 e disp.)